MEMORIALE
 
per il ripristino della NOMINA dei CONSOLI -
(RUBENS  1910)

 

Allegato  1 - INTENDENZA DI FINANZA GENOVA - NOTIFICAZIONE ALLA COMPAGNIA CARAVANA - 16 maggio 1910
Allegato  2 - LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEI DEPOSITI FRANCHI (G. MILLO) - 24 agosto 1876
Allegato  3 - PAGA ANNUA E MEDIA MENSILE PERCEPITA DAI CARAVANA - CONFRONTI 1867 / 1910
Allegato  4 - MEMORIA DEL CONSOLE RUBENS SUI MIGLIORAMENTI OTTENUTI -  1 luglio 1909
Allegato  5 - RELAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE AL CONSIGLIO DI STATO - 16 gennaio 1877

A Sua Eccellenza

il Ministro delle Finanze

 

 Memoriale dei Facchini Doganali di Genova

 riguardante

 il sistema di nomina dei propri Capi.

 Eccellenza,
Nella tornata del 9 Dicembre 1910 l'on. Giuseppe Canepa svolse alla Camera dei Deputati un'interpellanza al Ministro delle Finanze «intorno ai provvedimenti che intendesse adot­tare per ritornare alla tranquillità operosa in un regime di libertà la Compagnia dei Caravana del Porto Franco di Genova, spe­cialmente reintegrandola nel diritto di elezione del proprio Con­sole e dei propri Capi squadra.» Nello svolgimento di questa interpellanza l'on. Canepa sollevò più particolarmente tre questioni.

 Una prima, riguardante i provvedimenti necessari per rista­bilire la calma e la tranquillità nella Compagnia; una seconda, riguardante la eventuale modificazione del R. Decreto 4 Aprile 1877, in quanto stabilì che la nomina del Console spetta all'In­tendente e quella dei Capi squadra al Capo della Dogana; una terza riguardante la costituzionalità o meno di tale Regio Decreto.

 Ma le due prime, piuttosto che distinte, sembrano due aspetti diversi di una sola questione, non potendosi infatti di­scutere dei provvedimenti atti a ridonare la tranquillità alla Compagnia senza entrare nel merito del secondo quesito, senza vagliare cioè la natura, il fine e l'utilità dell'agitazione.

 Non spetta a noi Capi della Compagnia (contro quali si appuntarono senza tregua le ambiziose rivalità che negli organizzatori ebbe virtù di suscitare il nostro modesto po­sto di direzione) dare un giudizio autorevole sulle origini e sulle tendenze effettive del movimento che ha tentato per un istante di infrangere le tradizioni di fraterna concordia della Caravana. Tale compito spetta alle Autorità che ebbero ad occu­parsi della questione ed intervennero con saggio ed imparziale criterio e con energici provvedimenti a ristabilire la calma nelle nostre file.

 A questo riguardo conviene anzitutto richiamare quanto con rapida e lucida sintesi rispose all'on. Canepa S. e l'on. Gallino Sottosegretario di Stato alle Finanze:

Non consta all'Amministrazione che la tranquillità operosa dei Caravana sia stata turbata, anzi sono pervenute al Ministero dichiarazioni che tutto ora procede soddisfacentemente. Si ebbe in passato notizia di malumori che si sarebbero manifestati nella Compagnia stessa contro il Capo Console e, come è stato accennato dai!' interpellante venne allora nominata una Commissione per accertare i fatti. Tale Commissione fu composta da chi più autore­volmente poteva farne parte: II Presidente della Camera di Commercio, l'Intendente di Finanza e il Capo delle Gabelle.

Egregie persone che rappresentano l'autorità che meglio può soprassedere ai Caravana. Orbene questa inchiesta ha avuto per risultato di dichiarare completamente infondate le ragioni dei Caravana dissidenti, di lodare l'opera dei dirigenti, di minac­ciare di espulsione i Caravana che avessero continuato nella loro opera di demolizione del Capo a tUtto danno del decoro della Compagnia.”

 Dalla risposta dell'on. Gallino e dal testo della nota 16/5/1910 diretta dall' Intendenza di Finanza alla Caravana e da noi allegata in Appendice (Allegato N.1) si deduce in modo non dubbio:

·  che le proporzioni assunte dalla deplorata agitazione furono a>sai minori di quelle affermate dai promotori per creare allarme e accreditare la propria tesi.

·  che il movimento "non ha una base sostanziale in fatti ed interessi che possono giustificarla ma altro non rappre­senta che avidità di comando in coloro che la promossero e tennero viva” (V. lettera dell' Intendente).

·  che nessun nesso esiste dunque fra l'organico funziona­mento della Compagnia ed il malcontento scoppiato.

·  essere quindi assurdo da un movimento suscitato ad arte e per obliqui fini, non espresso da veri bisogni e da in­trinseci difetti della Compagnia trarre argomento per modificarne gli attuali regolamenti onde invocare altre disposizioni che non sieno quelle disciplinari che la Commissione d' inchiesta ritenne opportune a rintuzzare l'insoddisfatta cupidigia dei promotori, riconosciuta unica origine dell'agitazione.

 Venivano così pel giudizio delle Autorità a dissolversi quegli elementi che costituivano la più solida base ed il più appariscente motivo della perorazione avversaria - era quindi ben ovvio che questa, per isfuggire alla morsa di una schiac­ciante constatazione di fatto, tentasse di menomarne il valore col mettere in dubbio la competenza e l'imparzialità delle persone che procedettero all' inchiesta; vano tentativo il quale s'infrange contro l'obbiezione che all' inchiesta procedettero in contraddittorio di tutti gli interessati (e sarebbe stata davvero in­quisitoria l'esclusione da questa guarentigia (secondo la pretesa dell'on. Canepa) dell' unico accusato: Il Capo Console), le stesse Autorità a cui i dissidenti avevano spontaneamente rivolti i pro­prii memoriali, valendosi di una competenza non improvvisata, ma precostituita dal Regolamento 4-12-64.

 Occorre tuttavia ricordare come l'agitazione che era sorta per le mali arti e la cupidigia di alcuni ambiziosi sarebbe ra­pidamente languita e la stampa seria avrebbe sdegnato discuterne se, per abile mossa di quegli stessi organizzatori, non se ne fossero mascherate le origini coll'attribuirle tardivamente un significato ed un programma assolutamente impersonali. Essa avrebbe dovuto costituire il sintomo di quel disagio morale e materiale che può derivare alle organizzazioni dalla mancanza di libertà, ed il mezzo per ottenere quest' ultima attraverso la rivendicazione della nomina elettiva dei Capi.

 La questione di principio cosi astutamente sostituita e pur asservita alla gretta competizione personale, allargò improv­visamente le basi del dissenso, poté creare specialmente presso i giovani più infiammabili al miraggio. di una più ampia autonomia pericolose illusioni, fu discussa dal gran pubblico male informato e dalla stampa con criterii politicamente partigiani, e cosi, fatta autorevole per numero, non per competenza di aderenti si presentò in Parlamento per opera dell' on. Canepa a reclamare riforme.

 A questo punto ci pare doveroso astrarre dal biasime­vole ed occulto movente della maggior parte dei dissidenti e discutere al lume del diritto e della convenienza quel principio che può aver trovato sinceri fautori dentro e fuori della nostra Compagnia, perchè è interesse di ognuno che il campo della realtà sia sgombrato dai sofismi teorici che ne tolgono I’esatta visione.

 Per ciò che si attiene al fondamento giuridico della no­mina autoritaria dei Capi della Caravana occorre ricordare co­me I luoghi nei quali la Compagnia svolge le sue funzioni ap­partengono al Pubblico Demanio e siano sottoposti a partico­lare vigilanza dell' Amministrazione Finanziaria e della Camera di Commercio: Diritto Demaniale e di Vigilanza che (come accade in ogni forma di diritto pubblico) si fondono in un'unica sostanza giuridica coi particolari doveri loro corrispondenti e del cui adempimento essi costituiscono l'indispensabile condi­zione. Dai doveri e dalle responsabilità che allo Stato ed alla Camera di Commercio spettano in quella zona, discende giuri­dicamente la facoltà in quegli enti di scegliersi le garanzie ne­cessarie ad esercitare un'efficace sorveglianza ed a raggiungere gli scopi pei quali vennero imposti vincoli doganali o dema­niali. La nomina autorizzata dei Capi della Caravana appar­tiene giuridicamente a quest'ordine di cautele, perché mira a garantire il retto funzionamento e l'obbedienza di una Compa­gnia che (come più tardi vedremo) è immediatamente subordi­nata all' Amministrazione Finanziaria per l'adempimento di una pubblica funzione.

Vediamo ora su quali ragioni poggi la tesi avversaria che contende all' Autorità la nomina dei Capi dei Caravana per restituirla a questi ultimi.

 Tale riforma è invocata:

a) - Per far cessare ogni agitazione e ragione di contento nella Compagnia.

b) - Per una ragione di giustizia e di parità di trattamento tra la Caravana e le Cooperative di facchini del Porto aventi il diritto di eleggersi i propri i dirigenti.

 Ma la prima considerazione (che pure attinge come vedemmo ad erronei e male interpretati dati di fatto) non ha logicamente alcun valore, meritando le richieste d'essere esau­dite non per la violenza con cui sono espresse, ma pel valore degli argomenti che le suffragano, Che se, come ci sarà age­vole dimostrare l'attuale sistema di nomina dei Capi è il solo confacente anche agli interessi interni della Compagnia, qual­siasi cambiamento che ad esso venisse apportato si risolverebbe in un pregiudizio, non in una garanzia per la pace ed il buon assetto della Caravana.

 Quanto al secondo argomento osserviamo che i nostri contradditori nel proporre che venga seguito pei Cara vana l'esempio della libera elezione vigente pressa le Cooperative di Facchini, danno per dimostrata quella che dovrebbe essere la necessaria premessa alla loro riforma invocata per analogia: e cioè l'indennità di natura tra le funzioni dei facchini di Dogana e quelle delle altre Compagnie che lavorano in Porto.

 Nulla invece di più incauto ed erroneo di tale assimi­lazione perché (come dimostreremo) le differenze fra la Cara­vana e le suddette Cooperative (anche limitandoci a rilevare quelle attinenti alla nostra tesi) riguardano l'intima sostanza delle due categorie cosi da vietarne una comune classificazione e quindi l'assoggettamento ad un comune regime.

 
Carattere delle Cooperative Portuarie

Infatti nelle Cooperative Portuarie prevale il carattere economico e giuridico dell'Impresa privata e della locazione d'opera collettiva ed il loro compito si esaurisce in una serie ben precisa ed uniforme di atti di carattere e di portata puramente economica pei quali non é richiesta che una determinata abi­lità tecnica acquistata coll'esercizio. L'indole del loro lavoro n'In esige particolare fiducia morale del Committente, né spe­ciali garanzia di probità in chi ]0 esegue e per ciò: le occa­sioni di delinquere e di danneggiare il Commercio, per non essere né facili, né frequenti, non possono ricercarsi che da una eccezionale attività criminosa, o incontrarsi che da una grossolana e rara negligenza. Resi per tal modo quasi impossi­bili i proventi della frode (nei quali l'attività individuale spon­taneamente si isola con sacrificio di ogni sentimento ed interesse solidale) e, mancando a ciascuno l'opportunità, pel carattere uniforme ed omogeneo del lavoro, di contenderne a proprio vantaggio le forme più lievi, tutti i componenti la Cooperativa sono con utile concordia spinti alla ricerca ed al perfeziona­mento dell' unica fonte di guadagno individuale: il lavoro col­lettivo.

 Questo interesse concordemente sentito costituisce la migliore garanzia che l'assetto interno che si daranno i soci corrisponderà alla produzione del miglior lavoro; ed alla vigile tutela che le Autorità Portuarie esercitano a vantaggio dei terzi, basterà che la Compagnia li garantisca solidamente col deposito di una congrua cauzione, mentre potrebbe sembrare atto di superflua e, per ciò d'indebita ingerenza l'avocazione all'Autorità della nomina dei dirigenti.

 
Caratteri della Caravana

Ben diversa è invece la figura morale e giuridica della Caravana: essa non appare quale concessionaria di una privata impresa, ma è invece assunta ad un servizio nel quale il suo interesse economico e morale è chiamato a collimare con quello pubblico delle Amministrazioni assuntrici. Epperò le sue fun­zioni sono regolate dalla legge colle più minute disposizioni non solo in ordine alle attitudini fisiche, ma altresì alla con­dotta e persino all' urbanità del contegno del lavoratore. Per disposizione di legge infatti, solo la Caravana può compiere operazioni di facchinaggio negli spazi i doganali, e lo stesso ca­rattere esclusivo del diritto che le spetta in quella zona lungi dal costituire il residuo di un privilegio indica la necessità sentita dalla Dogana di poter confidare interamente in chi svolge accanto ad essa ed in territorio così pericoloso per il contrabbando, mansioni tanto delicate e intimamente compene­trate con quelle finanziarie.

 Le mansioni della Caravana sono poi caratterizzate dalla più grande varietà:

·  esse riguardano infatti oltre la manuale traslocazione del colli prima e dopo la visita, anche (ciò che è assai più deli­cato) la loro apertura e la loro ricomposizione (Art. 11- reg.64);

·  comprendono l'operazione assai fiduciaria della pesatura che dà all'Amministrazione uno dei più importanti estremi per la liquidazione del dazio;

·  la sorveglianza per turno dei locali della Dogana, per la conservazione e pulizia dei quali, i Cara­vana devono prestarsi gratuitamente;

·  il facchinaggio e la custodia dei depositi franchi pei quali ognuno sa (data la tra­sformazione che vi subiscono i colli dopo l'entrata) quanto pe­ricolo di contrabbando presentino e quante cautele abbia pre­disposte la legge, sia in ordine al modo con cui debbono es­sere costruiti e vigilati, sia in ordine alle persone che possono introdurvisi. (Ne sono esclusi i Sacerdoti, i militari e le donne, ove non siano muniti di speciali permessi - Art. 13, Reg. 31, 10, 76).

 

Dalla enumerazione sintetica che abbiamo fatto delle principali incombenze dei Caravana è implicitamente scaturita la dimostrazione di un secondo loro carattere già accennato: la loro stretta connessione, la loro continua e disciplinata corrispondenza cogli ordini deII' Amministrazione doganale alla quale la Compagnia si associa immediatamente nelle operazioni e nelle responsabilità riguardanti la merce, cosi da sembrare che fra l'attività dell'uno e dell'altro Ente interceda un rapporto di continuità e d'integrazione reciproca in virtù del quale i Caravana vengono ad assumere l'aspetto di un corpo organizzato per l'adempimento di una pubblica funzione ed a perdere qualsiasi analogia col libero lavoratore.

 Dalla precedente esposizione riesce ovvio dedurre che men­tre presso i facchini delle Cooperative Portuarie la semplicità e manualità delle operazioni consente la mancanza di un par­ticolare sistema di garanzie, la delicatezza invece di quelle della Caravana che fa spesso appello alle qualità morali del lavora­tore, produce una grande ed evidente facilità di abusarne; si aggiunga che la categoria delle incombenze che non producono alcun lucro individuale o collettivo (per es. sorveglianza e pu­lizia dei locali) può facilmente essere oggetto di trascuratezza e mal volIere, mentre la grande varietà di mansioni spingerà ciascuno ad invocare per sé le meno onerose. Qui insomma la natura stessa delle attribuzioni essendo una permanente causa di discordia, di diffidenza e di rivalità personali che mettono in continuo pericolo il buon andamento della Compagnia o gli interessi fiscali o commerciali, richiede che ad essa presiedano Capi imparziali ed energici i quali prevengano gli abusi di coloro cui una facile superiorità intellettuale suggerisce il propo­sito di formarsi una posizione privilegiata fra i colleghi meno ciarlieri e più operosi - distribuiscano equamente il lavoro e (pur cercando di mantenere fra tutti un regolare turno) ab­biano riguardo alle particolari idoneità di ciascuno, evitando che le incombenze più delicate siano affidate a persone meno degne di fiducia, e procurando di utilizzare l'esperienza e la capacità dei più anziani o più deboli in lavori che esigono mi­nor dispendio di forze fisiche - ed infine attendano a quanto è specificatamente prescritto dal regolamento: come il vegliare a che non succedano furti, scambi, guasti, e contrabbando e che gli interessi della Dogana non siano lesi in alcuna occa­sIone.

Un tale compito destinato (come si vede) a rintuzzare tante ambizioni, a combattere pretensiose pigrizie, a sorvegliare con rigore e denunciare, occorrendo, gli elementi più infidi, ad at­tendere a che non siano eluse le cautele necessarie al Fisco ed al Commercio, a trarre da ciascuno il miglior partito per accrescere il benessere economico della Compagnia e tramandarne intatte le gloriose tradizioni, esige l'apprezzamento, sia pure amorevole, ma esatto ed imparziale fra i molti clementi morali e materiali, sopratutto la possibilità di svolgersi in condizioni di assoluta indipendenza da coloro che debbono obbedire, all'in­fuori e al disopra delle minaccie e delle lusinghe che i subor­dinati possono attuare per deviare dalla giustizia e dalla de­bita energia le decisioni dei superiori.

Nulla appare allora più adatto a raggiungere tale ef­fetto e a concedere ad un tempo alle Autorità finanziarie e commerciali un mezzo efficace per influire benefica mente sull'ope­rato del Console, e adempiere alla funzione protettiva loro na­turalmente spettante sui Caravana, quanto il sottrarre a questi ultimi per conferire a quelle, l'elezione del Console e dei Capisquadra.

Non e anzi fuori luogo ricordare come nel 1864 sia stata dibattuta dalla Direzione generale la questione dell'opportunità di far cadere la nomina del Console su persona estranea ai facchini nell' intento, assai chiaro, di risparmiare alla imparzialità dell'eletto anche le tentazioni di una memore soli­darietà derivante da recenti rapporti di colleganza cogli infe­riori.

Questa considerazione che ebbe a cedere dinanzi ad altre, e specialmente a quella della maggior competenza attinta ad una lunga pratica personale delle varie forme di lavoro da chi deve assumerne la Direzione, sta tuttavia a dimostrare co­me fosse ben presente alla Direzione generale, la necessità di veder congiunte nel Console la maggiore incorruttibilità e la soggezione più completa alle prescrizioni della Finanza e del Commercio.

La conclusione logica a cui siamo giunti dall'esame dei caratteri e delle funzioni peculiari dei Caravana in confronto alle Cooperative portuarie è poi ampiamente suffragata dalla triste esperienza che, durante 13 anni si ebbe del sistema della nomina elettiva concessa con Decreto 4/12/1864.

Nel periodo in cui doveva aver luogo la elezione dei Capi la Compagnia era messa a subbuglio pel violento scate­narsi di tutte le passioni: l'ansia di acquistarsi benemerenze elettorali da far valere più tardi, spingeva i più audaci ad or­ganizzare drappelli di votanti con promesse iperboliche di pros­simi favoritismi per parte del vincitore, mentre le minaccie di vendetta e le intimidazioni più violente avvalorate, persino in qualche ambiente dal richiesto intervento di elementi estranei e prepotenti, tendevano a paralizzare la relazione degli onesti o dei dissidenti.

E' facile immaginare che qualità morali fossero richie­ste nei candidati da simili organizzatori: nel periodo elettorale era loro imposta, se volevano garantita la vittoria, la compera dei voti, con una generosità non consentita dalla modestia delle loro condizioni economiche. Più tardi, a vittoria raggiunta, lo smunto peculio del vincitore era naturalmente spinto a col­mare alla meglio (e non certo con vantaggio del Fisco e del Commercio) le notevoli passività incontrate.

E poiché anche questa necessità ed il vergognoso ar­meggio elettorale, rendevano lui stesso, così bisognoso di indul­genza, i suoi sostenitori ne tiranneggiavano la volontà col ricordo delle promesse ottenute, delle complicità incontrate. E colle minacce di abbandono e di vendetta per la non lontana rie­lezione, il Capo, già scelto naturalmente fra i caratteri più deboli e più negativamente promettenti della Compagnia, dive­niva un ben triste e deplorevole trastullo di pochi facinorosi. Come effetto immediato di questa situazione, in Porto si mol­tiplicavano i furti, le manomissioni ed i contrabbandi. La sco­perta dei colpevoli veniva logicamente ostacolata, anziché fa­vorita dai Capi, mentre anche le condizioni economiche interne della Compagnia deperivano per lo sperpero che si faceva del denaro comune a vantaggio di pochi, per la mancanza inte­ressata di serii controlli contabili.

A nulla giovavano poi l'intervento ed il richiamo ener­gico del Direttore della Dogana e della Camera di Commercio, perchè l'indipendenza con cui avveniva l'elezione, il sensibile peggioramento collettivo del carattere dei facchini, che nelle quotidiane ingiustizie, nel corruttore esempio dei Capi, traevano spontaneamente ai peggiori propositi e ad una pratica demo­ralizzante della violenza e della insubordinazione, rendevano naturalmente vano qualsiasi provvedimento disciplinare, o qual­siasi tentativo di morale persuasione fatto da quelle Autorità.

 Alcune lettere da noi allegate in Appendice (Allegato N, 2) dei Sigg. Direttore di Dogana e del Presidente della Ca­mera di Commercio di quel tempo, sono concordi nell'attestare e deplorare un simile stato di cose e dimostrato come al De­creto del 77, che stabiliva la nomina autoritaria, si dovette ri­correre dopo aver inutilmente fatto ogni tentativo per porre argine alla indisciplina, alla discordia ed alla corruzione che, divisa e prostrata la Compagnia, ne' avevano allontanata ogni fiducia della Dogana e del Commercio.

 Il nuovo sistema riparò ai mali dell'antico, ristabilì prontamente quei vincoli di subordinazione alle Autorità che si erano così deplorevolmente rilassate, disciolse naturalmente (col renderle inutili) quelle interne organizzazioni partigiane che si erano costituite ad uno scopo di sopraffazione elettorale ed alle quali anche i più miti avevano dovuto accedere per trovarvi una difesa all' arbitrio ed alla prepotenza che, isolati, li avrebbe più agevolmente colpiti. - E, collocando i Capi in una condizione di permanente indipendenza dagli inferiori, permise loro di spiegare un' imparzialità ed un'energia di co­mando prima non conosciute che restituirono ai dipendenti un sentimento di eguaglianza e, cessati i reciproci timori, anche di lodevole fratellanza e di utile cooperazione.

 Il comando dei Capi, reso, autorevole ed efficace, poté riorganizzare il servizio secondo le esigenze del Commercio e della Dogana, ed il lavoro dei Caravana proseguì da allora alacre, disciplinato e concorde, verso un continuo migliora­mento che, mentre riconquistò alla Compagnia la stima gene­rale, ne elevò rapidamente i proventi economici, non solo, ma di questi, col controllo e col Consiglio delle Autorità (come poterono finalmente spiegare un' influenza decisiva e benefica sull'andamento della Compagnia) si poté impiantare una con­tabilità rigorosa ben diversa da quella volutamente disordinata e confusa che precedentemente esisteva, e nella quale il lavoro degli umili veniva impunemente defraudato delle proprie spettanze dai dirigenti disonesti e dalle combriccole cointeressate.

Un semplice prospetto allegato da noi in appendice (Al­legato N. 3) dei proventi percepiti dalla Compagnia nel de­cennio 901-910 posti a confronto con quelli che vanno dal 1867 al 76, dimostra coll'eloquenza positiva delle cifre, quale benefico effetto abbiano sonito dal nuovo regime gli interessi della Caravana.

 Il salario che nel decennio 67-76 era andato progressivamente discendendo da lire 127 mensili percepite nel 67 a lire 112.50 nel 76, nel periodo 901-910 sale ininterrottamente dalla cifra iniziale di lire 148.50 a quelle massime di lire 175.50 e 181.25 degli ultimi due anni nei qual l'agitazione e le pro­teste si intensificano a denunziare il preteso intollerabile malessere della Compagnia.

 Né siffatti aumenti possono essere attribuiti all'opera cieca del caso, o stimati conseguenza dell' aumento di lavoro nel Porto di Genova: - Una memoria che pure alleghiamo in appendice (Allegato N.4) compilata nell'anno 1909 sta invece a dimostrare come vigile fosse la cura dei dirigenti nel chiedere ed ottenere gli aumenti di tariffa suggeriti dall' equità e dallo aumentato costo della vita - nell'estendere la sfera di com­petenza della Compagnia a tutti quei luoghi e quei servizi che per loro particolare natura, lo avessero potuto o permettere od esigere - nell'impedire che venissero percepiti dai singoli, proventi di spettanza della Compagnia - nell'esigere che i lavori compiuti fuori orario od in giorni festivi, venissero in ogni caso compensati particolarmente - nell'abolire le spese non strettamente necessarie o ridurre queste al minimo possibile - e tali aumenti di salario così laboriosamente conquistati alla Compagnia dall' opera dei suoi dirigenti, poterono coesistere coi maggiori oneri che la Caravana si impose per un ammirevole sentimento di filantropia e di giustizia: a vantaggio dei pen­sionati (il cui assegno mensile venne portato da una media di lire 80, esistente prima del 906, a quella attuale di lire 120) ­delle vedove e degli orfani (che videro aumentare di lire 10 il sussidio) e degli avventizi ai quali la paga giornaliera crebbe da lire 4 a lire 5.

Questo per ciò che si attiene agli interessi interni della Compagnia - quanto all'effetto che poté avere il nuovo regime su quelli rappresentati dall'Amministrazione finanziaria e, dalla Camera di Commercio, non spetta a noi il giudicarne. Tuttavia non possiamo a meno di osservare come la mancanza di qualsiasi lagnanza per parte di quegli enti nel lungo periodo che corre dal 77 ad oggi, ed anzi le antiche e recenti dichia­razioni di fiducia che da allora ne ebbero i nostri Capi, fanno eloquente contrasto colle numerose rimostranze di un tempo.

 Ed ora che coll'autorità di irrefutabili prove documentali abbiamo dimostrato il disagio e la demoralizzazione in cui era caduta la Caravana per effetto del sistema della nomina elettiva dei suoi Capi, ed il suo progresso sensibile e continuo, dopo la applicazione del Decreto del 77, ci è lecito domandare come mai, proprio ora che la Caravana ha raggiunto la mag­giore floridezza economica e gode del miglior prestigio, si possa affermare nell'interpellanza dell'on. Canepa: che « tolta la li­bertà sia cominciata la decadenza, sieno cominciati i dissidii e le agitazioni, sia cominciata quella serie di mali che ha rag­giunto un tale grado che la Compagnia non può più andare avanti ».

 Tale asserzione è in cosi stridente contrasto colla realtà attuale, e così adatta invece a descrivere l'infausto regime di cui si invoca il ritorno da fare stupire della convinzione di chi l'ebbe a pronunciare.

Certo questo arbitrario capovolgimento di dati di fatto che è a perfetta conoscenza dei promotori dell'agitazione ba­sterebbe da solo a provare la buona fede, la rettitudine l' impersonalità degli scopi colle quali essa venne iniziata e pro­seguita.

 Ma poiché una Commissione di inchiesta ha già autorevolmente interloquito e deliberato in proposito e l'intento di­mostrativo che noi ci eravamo proposto ci sembra pienamente raggiunto, riteniamo opportuno passare senza indugio alla trattazione del secondo punto dell"interpellanza dell'on. Canepa riguardante la pretesa incostituzionalità del Decreto del ‘77.

 

 Secondo l' on. Canepa l'incostituzionalità del Decreto del '77 deriva:

I. - Dalla contraddizione fra tale decreto che abolisce la legge del ‘64 che riconosce ai Caravana il diritto di eleggersi i proprii capi.

     II. - Dal non essere stati consultati, per la emanazione di quello, il Consiglio Comunale e la Camera di Commercio, procedura che sarebbesi invece seguita (secondo l'interpellante) pel regolamento del '64 in conformità delle prescrizioni stabi­lite negli art. 2 e 3 della legge 29-5-'64.

 

Alla prima obbiezione si oppone che la legge dalla quale trassero vita il regolamento del '64 e le successive modifica­zioni che a questo vennero apportate con Decreto del '77 non tratta affatto della nomina dei Capi dei facchini doganali, ma solo con grande ampiezza delega all'Amministrazione il rego­larne il servizio «tanto} per ciò che concerne la: sicurezza pub­blica e la disciplina, quanto per ciò che riguarda i requisiti di ammissione alla Dogana e ai Porti franchi».

 

Dell"ampio potere regolamentare ricevuto l'Amministrazione poteva naturalmente disporre anche in rapporto al diritto di nomina dei Capi dei facchini doganali colla maggior libertà riconoscendolo o negandolo ai dipendenti senza per ciò cadere in conflitto colla legge. Prevalse nel regolamento del '64 il cri­terio della libera elezione, successivamente nel ‘77 quello ve­niva modificato coll'attribuirsi alle Autorità finanziarie la no­mina dei Capi.

 Dunque, se di conflitto deve parlarsi, questo esiste non fra la legge Manna ed il regolamento del '77, ma fra questo ultimo e il Regolamento del '64.

Ne potrà ancora conseguire l'incostituzionalità del De­creto del '77 - o in altri termini: poteva l’Amministrazione emanare ancora tale decreto su di una materia che era stata trattata da un regolamento precedente ed in quello disporre contrariamente a quest' ultimo?

 Occorre allora ricordare il carattere permanente della facoltà regolamentare nel Governo (finché non intervenga alcuna revoca) sia che si tratti di regolamenti di sua normale competenza, sia che questa derivi (come nel caso attuale) da una speciale delega della legge - ed il testo poco anzi citato dell’art. 4 non lascia alcun dubbio sulla mancanza di qualsiasi limite alla durata del potere da esso conferito al Governo.

 È poi evidente che la facoltà di fare comprendendo altresì quella di correggere successivamente ed anche annullare quello che è già stato compiuto, non si potrà non riconoscere costituzionalmente lecita la modificazione di un regolamento per mezzo di un altro posteriore. 

Dimostrato così come la stessa facoltà regolamentare abbia creato successivamente le disposizioni del '64 e quelle del '77 potrebbe rimanere qualche dubbio sul diritto di queste ultime a limitare la sfera di libertà dei singoli, ove non si ri­cordasse che i regolamenti in questione non appartengono alla categoria di quelli ordinari, bensì devono la loro origine ad una delega legislativa, e quindi, secondo le più elementari norme di diritto, posseggono nei I imiti segnati alla loro com­petenza lo stesso potere restrittivo della legge che per essi ed in essi opera.

 

Anche nella seconda obbiezione l'on. Canepa è caduto in parecchie gravi inesattezze e perciò non poteva che con­chiudere erroneamente.

 A torto infatti egli sostiene che gli art. 2 e 3 reclamano pei regolamenti dei facchini doganali il parere del Consiglio Comunale c della Camera dì Commercio perchè del servizio di quelli si occupa invece (come già si è visto) l'art 4 della legge Manna, e questo, autorizzando l'Amministrazione a com­pilare il regolamento, mentre accenna alla proposta di tali norme per parte della Camera di Commercio, non parla affatto del Comune. Escluso per tal modo: ogni diritto per parte di questo ad intervenire nella compilazione dei regolamenti di cui si tratta, esaminiamo il valore dell'espressione legislativa che parrebbe richiedere la proposta (e non il parere come afferma l'on. Canepa) delle Camere di Commerciò.

                                        

Costituisce tale proposta un requisito essenziale per la validità del regolamento?

 Noi lo neghiamo recisamente, ed  in ispecial modo per l'assurdo a cui condurrebbe l'ipotesi contraria che costringe­rebbe l'Amministrazione per svolgere e regolare una parte della propria attività non suscettibile di rinuncie o di proroghe, ad attendere l'iniziativa di ognuno di quegli Enti, iniziativa che, mancando o ritardando per proposi!o o per negligenza para­lizzerebbe la vita stessa dell'Amministrazione o le impedirebbe di apportare al proprio funzionamento quelle modificazioni di cui si fosse sentito urgente bisogno. - Mentre poi, a proposta avvenuta il Governo potrebbe anche non tenerne alcun calcolo. Il conflitto che si celerebbe in potenza nell’espressione della legge del '64 fra le imprescindibili necessità dell'Amministrazione e la subordinazione di questa all'iniziativa delle Camere di Commercio, non può risolversi che a favore . della prima per quel diritto alla continuità della propria esistenza e del proprio funzionamento spettante allo Stato al di sopra di ogni altra considerazione, e l'accenno legislativo alla suddetta proposta deve interpretarsi perciò come una semplice indicazione che l'Amministrazione 'ha facoltà di seguire anche solo parzial­mente, o interamente trascurare.

 

- Infatti quando la legge prescrive per la validità di certi alti del Governo non la proposta .di Corpi Consultivi ma semplicemente il loro parere (che potendosi a volontà provocare non contiene i pericoli di quella) dichiara esplicitamente la nullità di tali atti qualora (come nel caso del parere del Con­siglio di Stato) tale condizione non sia stata osservata. Negli stessi casi è poi ancora stabilito dalla legge che il richiesto parere si citi nell'atto relativo.

Nulla di tutto ciò è invece prescritto nel caso nostro ed il principio giuridico: «Ubi voluit lex dixit, ubi noluit tacuit» conforta esaurientemente la nostra tesi.

 

Se dunque per proposta della Camera di Commercio si deve intenderne il semplice parere che l'Amministrazione ha facoltà di procurarsi nelle forme ritenute più acconce all'uopo e perciò anche in quelle meno solenni o suscettibili di prova, non può affermarsi dall'on. Canepa che il Regolamento del ‘77 sia stato emanato senza alcun intervento dei detti consessi, constando invece dalla Relazione della Direzione Generale delle Gabelle al Consiglio di Stato 16-1-'77 (Allegato 5), che un'in­chiesta fatta di comune accordo dal Ministro delle Finanze e (specialmente per mezzo delle singole Camere di Commercio) da quello dell'Agricoltura, suggerì alcune proposte di riforma tra le quali: quella di deferire la nomina dei Consoli dei Capi squadra ai Direttori di Dogana ».

 

Né con diversa interpretazione della legge sarebbe co­stituzionale lo stesso Regolamento del '64 riconosciuto perfetto dall'on. Canepa, perché anch'esso non solo mancò del non oc­corrente parere del Comune, ma non fu nemmeno dovuto all’approvazione di proposte delle Camere di Commercio, le quali, anche allora (e nemmeno tutte, come risulta dalla Relazione, ma solo «quelle nella cui sede funzionavano le più importanti Dogane» mandarono, sollecitate, semplici osservazioni, e di siffatta loro collaborazione non è punto fatto cenno in capo al Regolamento.

 

Cade adunque assieme alle altre osservazioni dell'on. Canepa anche la pretesa incostituzionalità del R. Decreto del '77.

La Compagnia dei Caravana uscendo ora dal prudente riserbo mantenuto durante il lungo infierire d'incresciose pole­miche, ha creduto alfine doveroso muovere con questi brevi appunti alla confutazione di calunnie, di sofismi e di errori affastellati in suo danno dalla congiura degli interessi più di­versi, sperando colle proprie argomentazioni attinte alla più pro­fonda convinzione e ad una lunga esperienza, di giovare in qualche modo alla miglior soluzione di una causa che riguarda cosi intimamente la sua prosperità e la sua forza avvenire.

 

RUBENS            Capo Console.

BELFIORE

QUARTO            Capi squadra aggiunti

AURELIO

GREGORIO

Allegato N° 1

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Notificazione alla Compagnia dei Caravana

Nell'antica ed onorata Compagnia dei Caravana carica di vetuste benemerenze è sorta da qualche anno una deplorevole agitazione la quale andò intensificandosi specialmente contro i Capi della Compagnia.
Due memoriali sono stati a tal uopo presentati da numerosi Caravana, il primo alla Direzione Generale delle Gabelle ed il secondo alla Spett. Camera di Commercio.

Le autorità tutte che hanno giurisdizione sulla Compagnia riconobbero l'opportunità di delegare ad una Commissione d'inchiesta l'incarico di esaminare se le accuse fossero fondate.
Lunghe, estese e pazienti furono le indagini praticate dalla Commissione suddetta e gli interrogatori deferiti e dalle une e dagli altri è risultato che l'agitazione che serpeggia nella Compagnia non ha una base sostanziale in fatti e interessi che possono giustificarla ma altro non rappresenta che avidità di comando in coloro che la promossero e la tennero viva.

Tale agitazione che nuoce alla disciplina, al buon nome sempre rispettato della privilegiata Compagnia dei Caravana deve cessare e pertanto sulla unanime proposta della Commissione d'inchiesta approvata dal Ministero delle Finanze e dalla Spett. Camera di Commercio presi con quest'ultima e con il Sig. Direttore della Dogana gli opportuni concerti:

INVITO

anzitutto la Compagnia intera a mettersi in calma, ad avere fiducia nei suoi capi e nell'opera vigile e costante delle autorità ed a osservare rigidamente la disciplina la quale oltre che necessaria per il pubblico servizio giova anche al maggior rendimento del lavoro dei Caravana, al miglioramento delle paglie ed alla continuazione dei sussidi agli ammalati ai vecchi ed alle vedove.

NOTIFICO

inoltre che i Caravana Guglielmo, Benevolo, Giusto, Erasmo, Varo, Vassari, Dona, Marno, Scipione, Ernesto, Sisto, Garbato, Filiberto. Robusto, Ubbidiente, Generale, Zingarelli, Minosse, Rambaldo, che promossero e coltivarono l'agitazione non potranno essere nominati a qualsiasi carica di Capo Console, Capo Squadra Aggiunto, Capo Squadra Speciale, Esattore, Scritturale, Biscazziere, sino a che l'agitazione non sia completamente cessata e saranno espulsi dalla Compagnia quando persistessero nella agitazione stessa.

Il buon senso dei Caravana e l'interesse loro di non perdere una posizione privilegiata ed invidiata sapranno, però me l'auguro, risparmiarmi il dolore di adottare quest'ultima estrema misura inspirata al bene della Compagnia, alla tutela di tanto oneste famiglie.

Genova. 10 Maggio 1910.

L' Intendente  -  firmato:  BOTTO

Per copia conforme l'applicato: firmato BATTAGLINO PASQUALE
Genova, 21 giugno 1910

Allegato N° 2

Li,  24 Agosto 1876

La Commissione dei Depositi Franchi radunatasi stamattina per sentire alcune persone sull'andamento del servizio della vostra Compagnia, venne assicurato da parecchi degli intervenuti che nella medesima non si mantiene quella disciplina e quell'ordine che non dovrebbe mai venir meno in una Società che ha sempre goduto della fiducia del Commercio, del Governo per la regolarità e l'esattezza dei servizi prestati da essa.

Si assicurò che in oggi la Compagnia è retta e sorvegliata con minor rigore ed oculatezza di quello lo fosse in passato e che si teme che i Capi non mostrino nelle cose anche più gravi, quella risoluzione che sarebbe necessaria per il buon andamento delle cose del Commercio e della Compagnia, e che molti fatti sui quali si sarebbero dovuti fare dei rapporti, sono invece trascurati e tenuti nascosti alle Autorità Superiori, che dovrebbero esserne immediatamente informate.

La Commissione ritiene che in massima vi deve essere non poco di vero nelle cose esposte specialmente per la parte che interessa i due scritturali allo Stallaggio, i quali non pare che compiano ai loro obblighi con quella precisione che è indispensabile, ed a questo riguardo ha deliberato di farvi conoscere che quando si avessero delle nuove lagnanze, essa vedrebbe se i due scritturali debbano rimuoversi dall' ufficio che è loro conferito.

Questa osservazione la Commissione crede doveroso di farvi, poiché le riuscirebbe troppo doloroso che la Compagnia non conservasse interamente quella riputazione di disciplina e di virtù di cui diede sempre prova in passato.

I tempi che corrono sono ancora assai gravi per l'avvenire della vostra Compagnia, ed è perciò che essa ha bisogno di essere diretta con la massima fermezza anzi con severità, e ricordatevi che gli antichi istituti cadono sempre quando si allontanano da quelle norme che li hanno fatti crescere e stimare in passato.

Il Presidente
F.to G. MILLO

DIRETTORE DI DOGANA GENOVA
Genova, li 25 Marzo 1877

N. 1611

Richiamo al dovere dei facchini doganali

Sono oltremodo sorpreso e nello stesso tempo assai malcontento pel modo veramente deplorevole con cui si presta il servizio in questa Dogana, dai facchini caravana. Mancanza di direzione, d'energia e di tutto nella distribuzione del lavoro e più una svogliatezza nei facchini da far vergogna.

Non è la prima volta che richiamo la Compagnia a più regolare servizio, e che ho da lagnarmi, questa mattina però nel mio giro di servizio in Dogana, ho rilevato che, permessa l'apertura del primo Recinto per le ore Otto, alle Dieci un solo vagone era stato caricato.

Non mi si obbietti la mancanza di locali per piazzarvi le merci, poiché se lo spazio fosse stato preparato dai facchini fino da ieri come era stato ordinato, ora non si dovrebbero lamentarsi i ritardi per cui il Commercio reclama, e protesta vivamente pel modo invero stigmatizzabile con cui viene adempito il servizio di facchinaggio.

Or bene, se non vengono prese immediatamente disposizioni diverse, e che il lavoro sia fatto come si deve senza che il Commercio abbia a porgere nuovi reclami, io dovrò prendere delle misure tali perché lo sbarco dei coloniali abbia luogo in altra località a danno della Società dei Caravana.

Il Direttore - firmato CAROGGIO

Allegato N° 3

 

Allegato N° 4
MEMORIA del Console dei Caraavana ANTONIO SALVI detto "Rubens" sui miglioramenti ottenuti dalla Compagnia dal 1906 al 1909.

Nell'intento che i Caravana possano farsi un concetto esatto dell'andamento economico della Compagnia, nei miei quattro anni di Consolato e convincersi che l'opera ilei dirigenti è stata spesa tutta in pro della Istituzione, col solo fino di migliorarne le condizioni economiche, enumero brevemente e in ordine cronologico. tutti i miglioramenti ottenuti.

Sul finire dell'anno 1905 la Compagnia otteneva dalla Giunta Municipale che. a decorrere dal 1° gennaio 1906, i quattro Caravana addetti al servizio del Comune fossero retribuiti con £. 4 giornaliere, anziché con £. 2 come per il passato.

L'8 gennaio 1906, veniva concesso alla Compagnia il trasporto, l'introduzione, l'estrazione delle merci nei magazzeni esteri della Darsena così detti della Calata Coperta.
Col 1° marzo 1906 i Contabili e l'operaio meccanico erano assoggettati alla ritenuta pel fondo di massa.
Il 23 aprile 1906, era concesso alla Compagnia il diritto di pesare al bilico della Calata Darsena, lavoro prima eseguito da altri facchini.

Il lavoro così detto di assistenza ai barili di pesci salati, l'importo del quale era prima riscosso dal Caravana che vi prestava servizio, quasi a suo totale beneficio, passava col 10 maggio 1906, previo accordo coi negozianti, alla Compagnia, retribuito in ragione di cent. 10 per barile, ciò che ha portato nei proventi della Caravana un aumento assai notevole.

Col 19 maggio 1906 era accordato l'aumento di cent. 10 per quintale sulla merce sbarcata ed introdotta nella Dogana Principale. Questo aumento ha portati un beneficio abbastanza sensibile, specialmente se si tien conto che la merce introdotta in Dogana è in quantità rilevante.

Il 1° febbraio 1907 veniva concesso alla Caravana la esclusività del lavoro di facchinaggio nel Deposito degli Olii minerali al Ponte Paleocapa.

Col 1° novembre 1907 era accordato alla Compagnia, dalla Regia Dogana, il diritto di pesare al bilico della Chiappella le merci sdaziate; tale diritto venne accordato in seguito ad un ricorso alla Dogana, in cui si faceva notare che gran parte della merce che prima si sdaziava a Ponte Reale, veniva trasportata alla Chiappella, privando la Caravana di un benefizio non indifferente.

Colla stessa data 1° novembre 1907 la Compagnia otteneva che il servizio dei bagagli fosse retribuito con Lire Una per collo, invece che con £. 0.40 per quintale.

Il 1° gennaio 1908 era concesso alla Compagnia, dalla Regia Dogana, il diritto di pesare il sale.

Il 1° marzo 1908, dopo lunga ed animata discussione alla Camera di Commercio, con una Rappresentanza di Commercianti e colla Commissione del Deposito Franco, le tariffe di facchinaggio per l'Emporio suddetto, venivano così modificate:

Cuoia grosse (sbarco) da £. 2.10 a £. 2.50 per cento cuoia.
   »     piccole    »        » »  1.15    » 1.50             »
   »     grosse trasportate dalla Calata al Capannone da £. 1 a £. 1.50 per cento cuoia.
   »     piccole trasportate dalla Calata al Capannone da £. 0.50 a £. 0.75 per cento cuoia.
   »     grosse trasportate dal Capannone in Deposito Franco da £. 2.40 a £. 3 per cento cuoia.
   »     piccole trasportate dal Capannone in Deposito Franco da £. 1.10 a £. 1.50 per cento cuoia.
   »     grosse (oltre i Kg. 13) sbarcate ed introdotte in Deposito Franco da £. 4.50 a £. 5.50 per cento cuoia.

Caffé  dai magazzini trasportato allo macellino o viceversa da centesimi 12½ a cent. 15 per quintale.
Merci  scandaglio da cent. 7 per quintale a cent. 5 per collo, per colli inferiori ai Kg. 50.
    »    trasportate sciolte, per essere sdaziate a peso netto cent. 10 in più oltre la tariffa
    »   accompagnate da bolle di cauzione e destinate al Rernblai di Piazza Caricamento cent. 10 in più oltre  la tariffa.
    »    provenienti dallo sbarco e destinate alle perizie cent. 10 in più oltre la tariffa.
    »    sostato cent. 10 per quintale.

Sbarco ed introduzione in Deposito Franco di macchine, mobili di bordo, vele, cavi, ancore, catene, metalli vecchi alla rinfusa, da cent. 25 a cent. 40 per quintale.

Sbarco ed introduzione in Deposito Franco di corna alla rinfusa, da cent. 25 per quintale a cent. 50 per cento corna.

Introduzione in Deposito Franco, ed estrazione di cereali e semi oleosi da cent 15 a cent. 25 per quintale per i Quartieri Vecchi, rimanendo invariata la tariffa di cent. 15 nel trasporto pel Quartiere Millo, solamente per partite superiori a quintali 250.

Per i semi leggeri, inferiori cioè a Kg. 60 per ettolitro, il 20 per cento in più della tariffa.

Col 13 aprile 1908, dopo varie adunanze al Consorzio Autonomo con una rappresentanza della Camera di Commercio, della Dogana, dei Silos ecc., veniva stipulato colla Società dei Silos Granari, che fin dal suo sorgere pagava alla Caravana un compenso di £. 6 giornaliere per uomo, una tariffa assai vantaggiosa che provvisoriamente era già stata concertata tin dal 10 settembre 1907. In base a questa tariffa il trasporto e carico dei cereali nei vagoni o carri veniva retribuito con cent. 22 per tonnellata; per i semi leggeri si otteneva un aumento del 20 % sulla tariffa, si concedeva un'ora di tolleranza per il lavoro fuori orario: le ore susseguenti venivano compensate con 50 centesimi per ogni uomo oltre il cottimo; il lavoro festivo veniva retribuito con £. 2.50 per individuo oltre il cottimo.

In forza della nuova tariffa la media del guadagno giornaliero individuale ai Silos Granari, sotto deduzione dei compensi pagati per lavori eseguiti fuori orario, aumentava notevolmente, come vedesi dal confronto cogli anni precedenti.

Coll'Agosto 1908 la paga giornaliera dei Caravana al Ponte Paleocapa (Olio) veniva elevata da £. 7 a £. 7,50 e la mezza giornata da £. 4 a £. 4,50.

Il primo Dicembre 1908 il Municipio accoglieva la domanda di retribuire con cent. 50 l'ora oltre il cottimo, il lavoro fatto in Darsena fuori orario, ed il festivo con £. 2,50 oltre il cottimo, sempre per ogni individuo; approvava inoltre di retribuire con £. 365 annue il servizio notturno di guardia nell'Emporio della Darsena.

Ma poiché è norma di saggia amministrazione non solo quella di aumentare le entrate, ma anche quella di diminuire le spese, così è stato fatto in modo di contenere queste più che fosse possibile.

Le strenne natalizie vennero ridotte da £. 900 annuo circa, a £. 250 circa.

Le spese legali che gravavano sul bilancio della Caravana per un importo che variava dalle due alle tre mila lire annue furono diminuite fino a ridurle ad una somma insignificante coll'allontanare dalla Compagnia le liti incresciose e dispendiose, col passare alla contabilità la corrispondenza d'Ufficio, solamente per la quale si pagavano al procuratore da 450 a 500 lire, coll'abolire l'assegno fisso di lire 500 all'avvocato.

Il canone di £. 3.400 che si pagava alla Camera di Commercio per gli elevatori idraulici pel Deposito Franco, venne ridotto dopo vive insistenze, a sole £. 1.500 con una economia per la Caravana di £.1.900 annue.

La spesa di £. 1.400 annue, per fitto dell'Ufficio di Contabilità della Compagnia, col passaggio della sede della Caravana in Via della Mercanzia (Deposito Franco) venne ridotta a zero, avendo la Camera di Commercio concesso finora di poter occupare gratuitamente i locali.

Altri miglioramenti, sebbene finora non ottenuti, sono stati richiesti e fra questi va ricordata la domanda al Consorzio Autonomo del Porto di concedere sulla calata Cattaneo una Gru ad uso esclusivo della Compagnia; la domanda alla R. Dogana perdché vengano trasformati in elevatori elettrici o idraulici, gli attuali elevatori a mano della Dogana Principale; la domanda al Municipio di apportare migliorie all'Emporio della Darsena, migliorie suggerite dalla pratica, e intese tutte a favorire lo svolgersi regolare del lavoro, a renderlo meno gravoso e più rimunerativo.

Chiudo questa breve relazione facendo notare che malgrado la Compagnia siasi accresciuta in un solo anno (1906) di 67 nuovi caravana, e malgrado l'uso delle Gru e dei montacarichi della Darsena abbia portato dal 1907 una spesa di £. 7.500 annue, che prima non esisteva, le attuali paghe, confrontate con quelle degli anni addietro, danno per ogni individuo un aumento di mercede che varia dalle 30 alle 50 lire mensili.

Dopo quanto ho creduto mio dovere di esporre, io mi sento ancora di fare un caldo appello alla concordia di tutti componenti la Compagnia, onde renderci sempre più degni della simpatia che circonda da secoli la nostra istituzione, che ci auguriamo tutti di veder sempre più prosperare.

Genova 1 Luglio 1909.

Il Console Capo - ANTONIO SALVI detto « RUBENS »

Allegato N° 5

CONSIGLIO DI STATO - COPIA delia Relazione fatta dalla Direzione Generale delle Gabelle, Divisione I°", N.2581-405, in data del 16 Gennaio 1877.

OGGETTO
Riforme al Regolamento dei Facchini Doganali
Approvato con R. Decreto N. 2046 del 4 dicembre 1864

In adempimento del prescritto dell'articolo 4 della legge N. 1797 - 29 maggio 1804, fu promosso il R. decreto 2046, 4 dicembre anno suddetto che approvò il regolamento pel servizio dei facchini nelle maggiori dogane del Regno.

Ove era stato sempre libero da ogni disciplina il facchinaggio doganale a sommo danno dell'Amministrazione e del Commercio, ed a solo utile di pochi monopolisti, l'attivazione del regolamento trovò contrarietà, ma ormai queste superate esso funziona con soddisfacimento tanto delle dogane quanto del commercio e delle associazioni stesse dei facchini.
Come però i fautori del libero facchinaggio insistevano nei loro reclami questo Ministero unitamente all'altro di Agricoltura, Industria e Commercio, procederono ad una specie di inchiesta. Da questa restò confermato che il regolamento corrispondeva al bisogno e che in alcuni posti richiedeva qualche lieve riforma onde renderlo più corrispondente al fine cui è informato.

Le proposte di riforme furono le seguenti:

  1. Accordare una venia per l'età voluta per l'ammissione a facchini fino agli anni 35 per gli ex militari.

  2. Sopprimere la elezione dei « Consoli » e « Capi squadra » deferendone la nomina al Direttore di dogana.

  3. Concedere ai Consoli e Capi squadra una mercede superiore a quella dei facchini.

  4. Poter espellere i facchini anche per semplice recidiva nei casi delle mancanze accennate dall'ari. 30 del regolamento.

Questo Ministero trova in massima accettabili le proposte; non crede necessaria qualche eccezione. Non vi ha difficoltà ad ammettere la venia per l'età nell'ammissione degli ex militari dacché in questa guisa si renderebbe più facile l'introduzione nell'associazione dei facchini di individui subordinati ed avvezzi alla disciplina.

Ora le nomine dei Consoli e dei Capi squadra si fanno per elezione dei facchini medesimi. L'esperienza addimostrò che gli eletti, adempiono al loro ufficio con debolezza, e correntezza nello scopo tanto di essere tollerati, quanto di assicurarsi la rielezione.

Trattandosi di un servizio che interessa il commercio e pel quale bene spesso è implicata la responsabilità dello Stato, le nomine elettive non hanno ragione di mantenersi. E' necessario che queste avvengano autoritariamente, così gli eletti con l'autorità da coloro rari devono ubbidire, e non da coloro cui devono comandare, potranno meglio essere ubbiditi, e rispettati, con interesse dello stesso commercio che allora troverà nei facchini individui disciplinati e non riottosi.

Conseguentemente sarà a demandarsi la nomina del Console all'Intendente di finanza, quella dei Capi squadra al Capo della dogana, come a colui che tutto il giorno trovandosi a contatto coi facchini meglio può conoscere chi sia nel caso per siffatte mansioni. Prima però di procedere a dette nomine, tanto l'Intendente quanto il Capo della dogana dovranno richiamare dalla Camera di Commercio e dalla Questura per loro norma informazioni sul conto delle persone che fossero per iscegliere.

Fu agitata la questione se fosse conveniente far cadere la nomina del Console su persona estranea all'Associazione. Quantunque per una parte si presentassero ragioni di abbastanza peso, dall' altra si osservò come poteva farsi luogo a parzialità, e più poi come verrebbe a sopracaricarsi l'Associazione di una spesa per la mercede del Console, che addiverrebbe di troppo danno all'interesse individuale di tutti gli individui dell'associazione, e perciò mentre si crede provveduto abbastanza con un nuovo sistema di nomina, si ritiene di tener fermo l'attuale sistema per il quale il Console deve essere scelto fra i facchini.

Trovasi giusta la proposta di concedere una migliore mercede ai Consoli ed ai Capi squadra, dacché le loro incombenze presentano una certa difficoltà, e fanno pesare sui medesimi la maggiore responsabilità del buon andamento del servizio. Ma non potrebbesi in un regolamento fissare a priori questo maggior compenso dacché molte e svariate circostanze locali possono determinare certe necessità in un posto che in un altro non si verificano. È dunque conveniente che lo stabilire tal compenso debba lasciarsi all'Intendente, il quale per l'ingerenza che gli articoli 22 e 34 danno sulle mercedi della Camera di Commercio, dovrà opportunamente interpellarla.

Infine per quanto ha tratto all'ultima proposta, si osserva che l'articolo 30 del regolamento commina l'espulsione — nei casi di recidiva. — Questa espressione lascia troppo dubbio nello Intendente che deve applicare la pena essendo discutibile quando i casi di recidiva possano dirsi o siano gravi, e così l'arma più potente per contenere i cattivi è in certo modo spuntata, mentre in associazioni composte come quelle di cui parlasi, di persone rozze, a contenere i riottosi è d'uopo usare severità. Accordata facoltà di espellere dal Corpo, anche in caso di semplice recidiva potrà e saprà esso valutare da tutte le circostanze che accompagnano la recidiva dal carattere stesso dell'individuo, se di esso debba epurarsi l'associazione.

Sarebbesi proposto che in tali decisioni avesse pure. ingerenza la Camera di Commercio, ma lo scrivente non trova di potere accondiscendere sia perché troppo tempo nel carteggio tra l'Intendente e la Camera occorrerebbe perché la pena possa prontamente seguire la colpa; perché non deve dipendere un ordine governativo da un Corpo morale semplicemente consultivo, e perché infine per nessuna pena comminata dal Regolamento ammette esso la ingerenza della Camera di Commercio.

Dovendosi poi por mano al Regolamento per inserirvi le suaccennate riforme dovranno sopprimerti quelle parti del medesimo, che per le riforme suddette non hanno più ragione di esistere, come pure dovranno farsi quelle sostituzioni di nomi, di autorità che il nuovo sistema amministrativo rende necessarie.

Prima però di promuovere a S.M. il Re il relativo decreto, il sottoscritto prega codesto Eccelso Consesso a compiacersi di esaminare le suddette, proposte e favorire il suo rispettabile voto, e perciò unitamente alla presente rassegno lo schema del decreto per le suaccennate riforme.

p. IL MINISTRO  firmato BENNATI

Vista la presente relazione, si sottoponga col progetto di Decreto Reale al parere del Consiglio di Stato.
Roma, 25 Gennaio 1877
P. Il MINISTRO firmato SEISMIT DODA