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Allegato 1 -
INTENDENZA DI FINANZA GENOVA - NOTIFICAZIONE ALLA COMPAGNIA CARAVANA -
16 maggio 1910 |
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A Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze ¶ Memoriale dei Facchini Doganali di Genova riguardante il sistema di nomina dei propri Capi.
Eccellenza, Una prima, riguardante i provvedimenti necessari per ristabilire la calma e la tranquillità nella Compagnia; una seconda, riguardante la eventuale modificazione del R. Decreto 4 Aprile 1877, in quanto stabilì che la nomina del Console spetta all'Intendente e quella dei Capi squadra al Capo della Dogana; una terza riguardante la costituzionalità o meno di tale Regio Decreto. Ma le due prime, piuttosto che distinte, sembrano due aspetti diversi di una sola questione, non potendosi infatti discutere dei provvedimenti atti a ridonare la tranquillità alla Compagnia senza entrare nel merito del secondo quesito, senza vagliare cioè la natura, il fine e l'utilità dell'agitazione. Non spetta a noi Capi della Compagnia (contro quali si appuntarono senza tregua le ambiziose rivalità che negli organizzatori ebbe virtù di suscitare il nostro modesto posto di direzione) dare un giudizio autorevole sulle origini e sulle tendenze effettive del movimento che ha tentato per un istante di infrangere le tradizioni di fraterna concordia della Caravana. Tale compito spetta alle Autorità che ebbero ad occuparsi della questione ed intervennero con saggio ed imparziale criterio e con energici provvedimenti a ristabilire la calma nelle nostre file. A questo riguardo conviene anzitutto richiamare quanto con rapida e lucida sintesi rispose all'on. Canepa S. e l'on. Gallino Sottosegretario di Stato alle Finanze: “Non consta all'Amministrazione che la tranquillità operosa dei Caravana sia stata turbata, anzi sono pervenute al Ministero dichiarazioni che tutto ora procede soddisfacentemente. Si ebbe in passato notizia di malumori che si sarebbero manifestati nella Compagnia stessa contro il Capo Console e, come è stato accennato dai!' interpellante venne allora nominata una Commissione per accertare i fatti. Tale Commissione fu composta da chi più autorevolmente poteva farne parte: II Presidente della Camera di Commercio, l'Intendente di Finanza e il Capo delle Gabelle. Egregie persone che rappresentano l'autorità che meglio può soprassedere ai Caravana. Orbene questa inchiesta ha avuto per risultato di dichiarare completamente infondate le ragioni dei Caravana dissidenti, di lodare l'opera dei dirigenti, di minacciare di espulsione i Caravana che avessero continuato nella loro opera di demolizione del Capo a tUtto danno del decoro della Compagnia.” Dalla risposta dell'on. Gallino e dal testo della nota 16/5/1910 diretta dall' Intendenza di Finanza alla Caravana e da noi allegata in Appendice (Allegato N.1) si deduce in modo non dubbio: · che le proporzioni assunte dalla deplorata agitazione furono a>sai minori di quelle affermate dai promotori per creare allarme e accreditare la propria tesi. · che il movimento "non ha una base sostanziale in fatti ed interessi che possono giustificarla ma altro non rappresenta che avidità di comando in coloro che la promossero e tennero viva” (V. lettera dell' Intendente). · che nessun nesso esiste dunque fra l'organico funzionamento della Compagnia ed il malcontento scoppiato. · essere quindi assurdo da un movimento suscitato ad arte e per obliqui fini, non espresso da veri bisogni e da intrinseci difetti della Compagnia trarre argomento per modificarne gli attuali regolamenti onde invocare altre disposizioni che non sieno quelle disciplinari che la Commissione d' inchiesta ritenne opportune a rintuzzare l'insoddisfatta cupidigia dei promotori, riconosciuta unica origine dell'agitazione. Venivano così pel giudizio delle Autorità a dissolversi quegli elementi che costituivano la più solida base ed il più appariscente motivo della perorazione avversaria - era quindi ben ovvio che questa, per isfuggire alla morsa di una schiacciante constatazione di fatto, tentasse di menomarne il valore col mettere in dubbio la competenza e l'imparzialità delle persone che procedettero all' inchiesta; vano tentativo il quale s'infrange contro l'obbiezione che all' inchiesta procedettero in contraddittorio di tutti gli interessati (e sarebbe stata davvero inquisitoria l'esclusione da questa guarentigia (secondo la pretesa dell'on. Canepa) dell' unico accusato: Il Capo Console), le stesse Autorità a cui i dissidenti avevano spontaneamente rivolti i proprii memoriali, valendosi di una competenza non improvvisata, ma precostituita dal Regolamento 4-12-64. Occorre tuttavia ricordare come l'agitazione che era sorta per le mali arti e la cupidigia di alcuni ambiziosi sarebbe rapidamente languita e la stampa seria avrebbe sdegnato discuterne se, per abile mossa di quegli stessi organizzatori, non se ne fossero mascherate le origini coll'attribuirle tardivamente un significato ed un programma assolutamente impersonali. Essa avrebbe dovuto costituire il sintomo di quel disagio morale e materiale che può derivare alle organizzazioni dalla mancanza di libertà, ed il mezzo per ottenere quest' ultima attraverso la rivendicazione della nomina elettiva dei Capi. La questione di principio cosi astutamente sostituita e pur asservita alla gretta competizione personale, allargò improvvisamente le basi del dissenso, poté creare specialmente presso i giovani più infiammabili al miraggio. di una più ampia autonomia pericolose illusioni, fu discussa dal gran pubblico male informato e dalla stampa con criterii politicamente partigiani, e cosi, fatta autorevole per numero, non per competenza di aderenti si presentò in Parlamento per opera dell' on. Canepa a reclamare riforme. A questo punto ci pare doveroso astrarre dal biasimevole ed occulto movente della maggior parte dei dissidenti e discutere al lume del diritto e della convenienza quel principio che può aver trovato sinceri fautori dentro e fuori della nostra Compagnia, perchè è interesse di ognuno che il campo della realtà sia sgombrato dai sofismi teorici che ne tolgono I’esatta visione. Per ciò che si attiene al fondamento giuridico della nomina autoritaria dei Capi della Caravana occorre ricordare come I luoghi nei quali la Compagnia svolge le sue funzioni appartengono al Pubblico Demanio e siano sottoposti a particolare vigilanza dell' Amministrazione Finanziaria e della Camera di Commercio: Diritto Demaniale e di Vigilanza che (come accade in ogni forma di diritto pubblico) si fondono in un'unica sostanza giuridica coi particolari doveri loro corrispondenti e del cui adempimento essi costituiscono l'indispensabile condizione. Dai doveri e dalle responsabilità che allo Stato ed alla Camera di Commercio spettano in quella zona, discende giuridicamente la facoltà in quegli enti di scegliersi le garanzie necessarie ad esercitare un'efficace sorveglianza ed a raggiungere gli scopi pei quali vennero imposti vincoli doganali o demaniali. La nomina autorizzata dei Capi della Caravana appartiene giuridicamente a quest'ordine di cautele, perché mira a garantire il retto funzionamento e l'obbedienza di una Compagnia che (come più tardi vedremo) è immediatamente subordinata all' Amministrazione Finanziaria per l'adempimento di una pubblica funzione. Vediamo ora su quali ragioni poggi la tesi avversaria che contende all' Autorità la nomina dei Capi dei Caravana per restituirla a questi ultimi. Tale riforma è invocata: a) - Per far cessare ogni agitazione e ragione di contento nella Compagnia. b) - Per una ragione di giustizia e di parità di trattamento tra la Caravana e le Cooperative di facchini del Porto aventi il diritto di eleggersi i propri i dirigenti. Ma la prima considerazione (che pure attinge come vedemmo ad erronei e male interpretati dati di fatto) non ha logicamente alcun valore, meritando le richieste d'essere esaudite non per la violenza con cui sono espresse, ma pel valore degli argomenti che le suffragano, Che se, come ci sarà agevole dimostrare l'attuale sistema di nomina dei Capi è il solo confacente anche agli interessi interni della Compagnia, qualsiasi cambiamento che ad esso venisse apportato si risolverebbe in un pregiudizio, non in una garanzia per la pace ed il buon assetto della Caravana. Quanto al secondo argomento osserviamo che i nostri contradditori nel proporre che venga seguito pei Cara vana l'esempio della libera elezione vigente pressa le Cooperative di Facchini, danno per dimostrata quella che dovrebbe essere la necessaria premessa alla loro riforma invocata per analogia: e cioè l'indennità di natura tra le funzioni dei facchini di Dogana e quelle delle altre Compagnie che lavorano in Porto. Nulla invece di più incauto ed erroneo di tale assimilazione perché (come dimostreremo) le differenze fra la Caravana e le suddette Cooperative (anche limitandoci a rilevare quelle attinenti alla nostra tesi) riguardano l'intima sostanza delle due categorie cosi da vietarne una comune classificazione e quindi l'assoggettamento ad un comune regime.
Infatti nelle Cooperative Portuarie prevale il carattere economico e giuridico dell'Impresa privata e della locazione d'opera collettiva ed il loro compito si esaurisce in una serie ben precisa ed uniforme di atti di carattere e di portata puramente economica pei quali non é richiesta che una determinata abilità tecnica acquistata coll'esercizio. L'indole del loro lavoro n'In esige particolare fiducia morale del Committente, né speciali garanzia di probità in chi ]0 esegue e per ciò: le occasioni di delinquere e di danneggiare il Commercio, per non essere né facili, né frequenti, non possono ricercarsi che da una eccezionale attività criminosa, o incontrarsi che da una grossolana e rara negligenza. Resi per tal modo quasi impossibili i proventi della frode (nei quali l'attività individuale spontaneamente si isola con sacrificio di ogni sentimento ed interesse solidale) e, mancando a ciascuno l'opportunità, pel carattere uniforme ed omogeneo del lavoro, di contenderne a proprio vantaggio le forme più lievi, tutti i componenti la Cooperativa sono con utile concordia spinti alla ricerca ed al perfezionamento dell' unica fonte di guadagno individuale: il lavoro collettivo. Questo interesse concordemente sentito costituisce la migliore garanzia che l'assetto interno che si daranno i soci corrisponderà alla produzione del miglior lavoro; ed alla vigile tutela che le Autorità Portuarie esercitano a vantaggio dei terzi, basterà che la Compagnia li garantisca solidamente col deposito di una congrua cauzione, mentre potrebbe sembrare atto di superflua e, per ciò d'indebita ingerenza l'avocazione all'Autorità della nomina dei dirigenti.
Ben diversa è invece la figura morale e giuridica della Caravana: essa non appare quale concessionaria di una privata impresa, ma è invece assunta ad un servizio nel quale il suo interesse economico e morale è chiamato a collimare con quello pubblico delle Amministrazioni assuntrici. Epperò le sue funzioni sono regolate dalla legge colle più minute disposizioni non solo in ordine alle attitudini fisiche, ma altresì alla condotta e persino all' urbanità del contegno del lavoratore. Per disposizione di legge infatti, solo la Caravana può compiere operazioni di facchinaggio negli spazi i doganali, e lo stesso carattere esclusivo del diritto che le spetta in quella zona lungi dal costituire il residuo di un privilegio indica la necessità sentita dalla Dogana di poter confidare interamente in chi svolge accanto ad essa ed in territorio così pericoloso per il contrabbando, mansioni tanto delicate e intimamente compenetrate con quelle finanziarie. Le mansioni della Caravana sono poi caratterizzate dalla più grande varietà: · esse riguardano infatti oltre la manuale traslocazione del colli prima e dopo la visita, anche (ciò che è assai più delicato) la loro apertura e la loro ricomposizione (Art. 11- reg.64); · comprendono l'operazione assai fiduciaria della pesatura che dà all'Amministrazione uno dei più importanti estremi per la liquidazione del dazio; · la sorveglianza per turno dei locali della Dogana, per la conservazione e pulizia dei quali, i Caravana devono prestarsi gratuitamente; · il facchinaggio e la custodia dei depositi franchi pei quali ognuno sa (data la trasformazione che vi subiscono i colli dopo l'entrata) quanto pericolo di contrabbando presentino e quante cautele abbia predisposte la legge, sia in ordine al modo con cui debbono essere costruiti e vigilati, sia in ordine alle persone che possono introdurvisi. (Ne sono esclusi i Sacerdoti, i militari e le donne, ove non siano muniti di speciali permessi - Art. 13, Reg. 31, 10, 76).
Dalla enumerazione sintetica che abbiamo fatto delle principali incombenze dei Caravana è implicitamente scaturita la dimostrazione di un secondo loro carattere già accennato: la loro stretta connessione, la loro continua e disciplinata corrispondenza cogli ordini deII' Amministrazione doganale alla quale la Compagnia si associa immediatamente nelle operazioni e nelle responsabilità riguardanti la merce, cosi da sembrare che fra l'attività dell'uno e dell'altro Ente interceda un rapporto di continuità e d'integrazione reciproca in virtù del quale i Caravana vengono ad assumere l'aspetto di un corpo organizzato per l'adempimento di una pubblica funzione ed a perdere qualsiasi analogia col libero lavoratore. Dalla precedente esposizione riesce ovvio dedurre che mentre presso i facchini delle Cooperative Portuarie la semplicità e manualità delle operazioni consente la mancanza di un particolare sistema di garanzie, la delicatezza invece di quelle della Caravana che fa spesso appello alle qualità morali del lavoratore, produce una grande ed evidente facilità di abusarne; si aggiunga che la categoria delle incombenze che non producono alcun lucro individuale o collettivo (per es. sorveglianza e pulizia dei locali) può facilmente essere oggetto di trascuratezza e mal volIere, mentre la grande varietà di mansioni spingerà ciascuno ad invocare per sé le meno onerose. Qui insomma la natura stessa delle attribuzioni essendo una permanente causa di discordia, di diffidenza e di rivalità personali che mettono in continuo pericolo il buon andamento della Compagnia o gli interessi fiscali o commerciali, richiede che ad essa presiedano Capi imparziali ed energici i quali prevengano gli abusi di coloro cui una facile superiorità intellettuale suggerisce il proposito di formarsi una posizione privilegiata fra i colleghi meno ciarlieri e più operosi - distribuiscano equamente il lavoro e (pur cercando di mantenere fra tutti un regolare turno) abbiano riguardo alle particolari idoneità di ciascuno, evitando che le incombenze più delicate siano affidate a persone meno degne di fiducia, e procurando di utilizzare l'esperienza e la capacità dei più anziani o più deboli in lavori che esigono minor dispendio di forze fisiche - ed infine attendano a quanto è specificatamente prescritto dal regolamento: come il vegliare a che non succedano furti, scambi, guasti, e contrabbando e che gli interessi della Dogana non siano lesi in alcuna occasIone. Un tale compito destinato (come si vede) a rintuzzare tante ambizioni, a combattere pretensiose pigrizie, a sorvegliare con rigore e denunciare, occorrendo, gli elementi più infidi, ad attendere a che non siano eluse le cautele necessarie al Fisco ed al Commercio, a trarre da ciascuno il miglior partito per accrescere il benessere economico della Compagnia e tramandarne intatte le gloriose tradizioni, esige l'apprezzamento, sia pure amorevole, ma esatto ed imparziale fra i molti clementi morali e materiali, sopratutto la possibilità di svolgersi in condizioni di assoluta indipendenza da coloro che debbono obbedire, all'infuori e al disopra delle minaccie e delle lusinghe che i subordinati possono attuare per deviare dalla giustizia e dalla debita energia le decisioni dei superiori. Nulla appare allora più adatto a raggiungere tale effetto e a concedere ad un tempo alle Autorità finanziarie e commerciali un mezzo efficace per influire benefica mente sull'operato del Console, e adempiere alla funzione protettiva loro naturalmente spettante sui Caravana, quanto il sottrarre a questi ultimi per conferire a quelle, l'elezione del Console e dei Capisquadra. Non e anzi fuori luogo ricordare come nel 1864 sia stata dibattuta dalla Direzione generale la questione dell'opportunità di far cadere la nomina del Console su persona estranea ai facchini nell' intento, assai chiaro, di risparmiare alla imparzialità dell'eletto anche le tentazioni di una memore solidarietà derivante da recenti rapporti di colleganza cogli inferiori. Questa considerazione che ebbe a cedere dinanzi ad altre, e specialmente a quella della maggior competenza attinta ad una lunga pratica personale delle varie forme di lavoro da chi deve assumerne la Direzione, sta tuttavia a dimostrare come fosse ben presente alla Direzione generale, la necessità di veder congiunte nel Console la maggiore incorruttibilità e la soggezione più completa alle prescrizioni della Finanza e del Commercio. La conclusione logica a cui siamo giunti dall'esame dei caratteri e delle funzioni peculiari dei Caravana in confronto alle Cooperative portuarie è poi ampiamente suffragata dalla triste esperienza che, durante 13 anni si ebbe del sistema della nomina elettiva concessa con Decreto 4/12/1864. Nel periodo in cui doveva aver luogo la elezione dei Capi la Compagnia era messa a subbuglio pel violento scatenarsi di tutte le passioni: l'ansia di acquistarsi benemerenze elettorali da far valere più tardi, spingeva i più audaci ad organizzare drappelli di votanti con promesse iperboliche di prossimi favoritismi per parte del vincitore, mentre le minaccie di vendetta e le intimidazioni più violente avvalorate, persino in qualche ambiente dal richiesto intervento di elementi estranei e prepotenti, tendevano a paralizzare la relazione degli onesti o dei dissidenti. E' facile immaginare che qualità morali fossero richieste nei candidati da simili organizzatori: nel periodo elettorale era loro imposta, se volevano garantita la vittoria, la compera dei voti, con una generosità non consentita dalla modestia delle loro condizioni economiche. Più tardi, a vittoria raggiunta, lo smunto peculio del vincitore era naturalmente spinto a colmare alla meglio (e non certo con vantaggio del Fisco e del Commercio) le notevoli passività incontrate. E poiché anche questa necessità ed il vergognoso armeggio elettorale, rendevano lui stesso, così bisognoso di indulgenza, i suoi sostenitori ne tiranneggiavano la volontà col ricordo delle promesse ottenute, delle complicità incontrate. E colle minacce di abbandono e di vendetta per la non lontana rielezione, il Capo, già scelto naturalmente fra i caratteri più deboli e più negativamente promettenti della Compagnia, diveniva un ben triste e deplorevole trastullo di pochi facinorosi. Come effetto immediato di questa situazione, in Porto si moltiplicavano i furti, le manomissioni ed i contrabbandi. La scoperta dei colpevoli veniva logicamente ostacolata, anziché favorita dai Capi, mentre anche le condizioni economiche interne della Compagnia deperivano per lo sperpero che si faceva del denaro comune a vantaggio di pochi, per la mancanza interessata di serii controlli contabili. A nulla giovavano poi l'intervento ed il richiamo energico del Direttore della Dogana e della Camera di Commercio, perchè l'indipendenza con cui avveniva l'elezione, il sensibile peggioramento collettivo del carattere dei facchini, che nelle quotidiane ingiustizie, nel corruttore esempio dei Capi, traevano spontaneamente ai peggiori propositi e ad una pratica demoralizzante della violenza e della insubordinazione, rendevano naturalmente vano qualsiasi provvedimento disciplinare, o qualsiasi tentativo di morale persuasione fatto da quelle Autorità. Alcune lettere da noi allegate in Appendice (Allegato N, 2) dei Sigg. Direttore di Dogana e del Presidente della Camera di Commercio di quel tempo, sono concordi nell'attestare e deplorare un simile stato di cose e dimostrato come al Decreto del 77, che stabiliva la nomina autoritaria, si dovette ricorrere dopo aver inutilmente fatto ogni tentativo per porre argine alla indisciplina, alla discordia ed alla corruzione che, divisa e prostrata la Compagnia, ne' avevano allontanata ogni fiducia della Dogana e del Commercio. Il nuovo sistema riparò ai mali dell'antico, ristabilì prontamente quei vincoli di subordinazione alle Autorità che si erano così deplorevolmente rilassate, disciolse naturalmente (col renderle inutili) quelle interne organizzazioni partigiane che si erano costituite ad uno scopo di sopraffazione elettorale ed alle quali anche i più miti avevano dovuto accedere per trovarvi una difesa all' arbitrio ed alla prepotenza che, isolati, li avrebbe più agevolmente colpiti. - E, collocando i Capi in una condizione di permanente indipendenza dagli inferiori, permise loro di spiegare un' imparzialità ed un'energia di comando prima non conosciute che restituirono ai dipendenti un sentimento di eguaglianza e, cessati i reciproci timori, anche di lodevole fratellanza e di utile cooperazione. Il comando dei Capi, reso, autorevole ed efficace, poté riorganizzare il servizio secondo le esigenze del Commercio e della Dogana, ed il lavoro dei Caravana proseguì da allora alacre, disciplinato e concorde, verso un continuo miglioramento che, mentre riconquistò alla Compagnia la stima generale, ne elevò rapidamente i proventi economici, non solo, ma di questi, col controllo e col Consiglio delle Autorità (come poterono finalmente spiegare un' influenza decisiva e benefica sull'andamento della Compagnia) si poté impiantare una contabilità rigorosa ben diversa da quella volutamente disordinata e confusa che precedentemente esisteva, e nella quale il lavoro degli umili veniva impunemente defraudato delle proprie spettanze dai dirigenti disonesti e dalle combriccole cointeressate. Un semplice prospetto allegato da noi in appendice (Allegato N. 3) dei proventi percepiti dalla Compagnia nel decennio 901-910 posti a confronto con quelli che vanno dal 1867 al 76, dimostra coll'eloquenza positiva delle cifre, quale benefico effetto abbiano sonito dal nuovo regime gli interessi della Caravana. Il salario che nel decennio 67-76 era andato progressivamente discendendo da lire 127 mensili percepite nel 67 a lire 112.50 nel 76, nel periodo 901-910 sale ininterrottamente dalla cifra iniziale di lire 148.50 a quelle massime di lire 175.50 e 181.25 degli ultimi due anni nei qual l'agitazione e le proteste si intensificano a denunziare il preteso intollerabile malessere della Compagnia. Né siffatti aumenti possono essere attribuiti all'opera cieca del caso, o stimati conseguenza dell' aumento di lavoro nel Porto di Genova: - Una memoria che pure alleghiamo in appendice (Allegato N.4) compilata nell'anno 1909 sta invece a dimostrare come vigile fosse la cura dei dirigenti nel chiedere ed ottenere gli aumenti di tariffa suggeriti dall' equità e dallo aumentato costo della vita - nell'estendere la sfera di competenza della Compagnia a tutti quei luoghi e quei servizi che per loro particolare natura, lo avessero potuto o permettere od esigere - nell'impedire che venissero percepiti dai singoli, proventi di spettanza della Compagnia - nell'esigere che i lavori compiuti fuori orario od in giorni festivi, venissero in ogni caso compensati particolarmente - nell'abolire le spese non strettamente necessarie o ridurre queste al minimo possibile - e tali aumenti di salario così laboriosamente conquistati alla Compagnia dall' opera dei suoi dirigenti, poterono coesistere coi maggiori oneri che la Caravana si impose per un ammirevole sentimento di filantropia e di giustizia: a vantaggio dei pensionati (il cui assegno mensile venne portato da una media di lire 80, esistente prima del 906, a quella attuale di lire 120) delle vedove e degli orfani (che videro aumentare di lire 10 il sussidio) e degli avventizi ai quali la paga giornaliera crebbe da lire 4 a lire 5. Questo per ciò che si attiene agli interessi interni della Compagnia - quanto all'effetto che poté avere il nuovo regime su quelli rappresentati dall'Amministrazione finanziaria e, dalla Camera di Commercio, non spetta a noi il giudicarne. Tuttavia non possiamo a meno di osservare come la mancanza di qualsiasi lagnanza per parte di quegli enti nel lungo periodo che corre dal 77 ad oggi, ed anzi le antiche e recenti dichiarazioni di fiducia che da allora ne ebbero i nostri Capi, fanno eloquente contrasto colle numerose rimostranze di un tempo. Ed ora che coll'autorità di irrefutabili prove documentali abbiamo dimostrato il disagio e la demoralizzazione in cui era caduta la Caravana per effetto del sistema della nomina elettiva dei suoi Capi, ed il suo progresso sensibile e continuo, dopo la applicazione del Decreto del 77, ci è lecito domandare come mai, proprio ora che la Caravana ha raggiunto la maggiore floridezza economica e gode del miglior prestigio, si possa affermare nell'interpellanza dell'on. Canepa: che « tolta la libertà sia cominciata la decadenza, sieno cominciati i dissidii e le agitazioni, sia cominciata quella serie di mali che ha raggiunto un tale grado che la Compagnia non può più andare avanti ». Tale asserzione è in cosi stridente contrasto colla realtà attuale, e così adatta invece a descrivere l'infausto regime di cui si invoca il ritorno da fare stupire della convinzione di chi l'ebbe a pronunciare. Certo questo arbitrario capovolgimento di dati di fatto che è a perfetta conoscenza dei promotori dell'agitazione basterebbe da solo a provare la buona fede, la rettitudine l' impersonalità degli scopi colle quali essa venne iniziata e proseguita. Ma poiché una Commissione di inchiesta ha già autorevolmente interloquito e deliberato in proposito e l'intento dimostrativo che noi ci eravamo proposto ci sembra pienamente raggiunto, riteniamo opportuno passare senza indugio alla trattazione del secondo punto dell"interpellanza dell'on. Canepa riguardante la pretesa incostituzionalità del Decreto del ‘77. ¶ Secondo l' on. Canepa l'incostituzionalità del Decreto del '77 deriva: I. - Dalla contraddizione fra tale decreto che abolisce la legge del ‘64 che riconosce ai Caravana il diritto di eleggersi i proprii capi. II. - Dal non essere stati consultati, per la emanazione di quello, il Consiglio Comunale e la Camera di Commercio, procedura che sarebbesi invece seguita (secondo l'interpellante) pel regolamento del '64 in conformità delle prescrizioni stabilite negli art. 2 e 3 della legge 29-5-'64.
Alla prima obbiezione si oppone che la legge dalla quale trassero vita il regolamento del '64 e le successive modificazioni che a questo vennero apportate con Decreto del '77 non tratta affatto della nomina dei Capi dei facchini doganali, ma solo con grande ampiezza delega all'Amministrazione il regolarne il servizio «tanto} per ciò che concerne la: sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che riguarda i requisiti di ammissione alla Dogana e ai Porti franchi».
Dell"ampio potere regolamentare ricevuto l'Amministrazione poteva naturalmente disporre anche in rapporto al diritto di nomina dei Capi dei facchini doganali colla maggior libertà riconoscendolo o negandolo ai dipendenti senza per ciò cadere in conflitto colla legge. Prevalse nel regolamento del '64 il criterio della libera elezione, successivamente nel ‘77 quello veniva modificato coll'attribuirsi alle Autorità finanziarie la nomina dei Capi. Dunque, se di conflitto deve parlarsi, questo esiste non fra la legge Manna ed il regolamento del '77, ma fra questo ultimo e il Regolamento del '64. Ne potrà ancora conseguire l'incostituzionalità del Decreto del '77 - o in altri termini: poteva l’Amministrazione emanare ancora tale decreto su di una materia che era stata trattata da un regolamento precedente ed in quello disporre contrariamente a quest' ultimo? Occorre allora ricordare il carattere permanente della facoltà regolamentare nel Governo (finché non intervenga alcuna revoca) sia che si tratti di regolamenti di sua normale competenza, sia che questa derivi (come nel caso attuale) da una speciale delega della legge - ed il testo poco anzi citato dell’art. 4 non lascia alcun dubbio sulla mancanza di qualsiasi limite alla durata del potere da esso conferito al Governo. È poi evidente che la facoltà di fare comprendendo altresì quella di correggere successivamente ed anche annullare quello che è già stato compiuto, non si potrà non riconoscere costituzionalmente lecita la modificazione di un regolamento per mezzo di un altro posteriore. Dimostrato così come la stessa facoltà regolamentare abbia creato successivamente le disposizioni del '64 e quelle del '77 potrebbe rimanere qualche dubbio sul diritto di queste ultime a limitare la sfera di libertà dei singoli, ove non si ricordasse che i regolamenti in questione non appartengono alla categoria di quelli ordinari, bensì devono la loro origine ad una delega legislativa, e quindi, secondo le più elementari norme di diritto, posseggono nei I imiti segnati alla loro competenza lo stesso potere restrittivo della legge che per essi ed in essi opera.
Anche nella seconda obbiezione l'on. Canepa è caduto in parecchie gravi inesattezze e perciò non poteva che conchiudere erroneamente. A torto infatti egli sostiene che gli art. 2 e 3 reclamano pei regolamenti dei facchini doganali il parere del Consiglio Comunale c della Camera dì Commercio perchè del servizio di quelli si occupa invece (come già si è visto) l'art 4 della legge Manna, e questo, autorizzando l'Amministrazione a compilare il regolamento, mentre accenna alla proposta di tali norme per parte della Camera di Commercio, non parla affatto del Comune. Escluso per tal modo: ogni diritto per parte di questo ad intervenire nella compilazione dei regolamenti di cui si tratta, esaminiamo il valore dell'espressione legislativa che parrebbe richiedere la proposta (e non il parere come afferma l'on. Canepa) delle Camere di Commerciò.
Costituisce tale proposta un requisito essenziale per la validità del regolamento? Noi lo neghiamo recisamente, ed in ispecial modo per l'assurdo a cui condurrebbe l'ipotesi contraria che costringerebbe l'Amministrazione per svolgere e regolare una parte della propria attività non suscettibile di rinuncie o di proroghe, ad attendere l'iniziativa di ognuno di quegli Enti, iniziativa che, mancando o ritardando per proposi!o o per negligenza paralizzerebbe la vita stessa dell'Amministrazione o le impedirebbe di apportare al proprio funzionamento quelle modificazioni di cui si fosse sentito urgente bisogno. - Mentre poi, a proposta avvenuta il Governo potrebbe anche non tenerne alcun calcolo. Il conflitto che si celerebbe in potenza nell’espressione della legge del '64 fra le imprescindibili necessità dell'Amministrazione e la subordinazione di questa all'iniziativa delle Camere di Commercio, non può risolversi che a favore . della prima per quel diritto alla continuità della propria esistenza e del proprio funzionamento spettante allo Stato al di sopra di ogni altra considerazione, e l'accenno legislativo alla suddetta proposta deve interpretarsi perciò come una semplice indicazione che l'Amministrazione 'ha facoltà di seguire anche solo parzialmente, o interamente trascurare.
- Infatti quando la legge prescrive per la validità di certi alti del Governo non la proposta .di Corpi Consultivi ma semplicemente il loro parere (che potendosi a volontà provocare non contiene i pericoli di quella) dichiara esplicitamente la nullità di tali atti qualora (come nel caso del parere del Consiglio di Stato) tale condizione non sia stata osservata. Negli stessi casi è poi ancora stabilito dalla legge che il richiesto parere si citi nell'atto relativo. Nulla di tutto ciò è invece prescritto nel caso nostro ed il principio giuridico: «Ubi voluit lex dixit, ubi noluit tacuit» conforta esaurientemente la nostra tesi.
Se dunque per proposta della Camera di Commercio si deve intenderne il semplice parere che l'Amministrazione ha facoltà di procurarsi nelle forme ritenute più acconce all'uopo e perciò anche in quelle meno solenni o suscettibili di prova, non può affermarsi dall'on. Canepa che il Regolamento del ‘77 sia stato emanato senza alcun intervento dei detti consessi, constando invece dalla Relazione della Direzione Generale delle Gabelle al Consiglio di Stato 16-1-'77 (Allegato 5), che un'inchiesta fatta di comune accordo dal Ministro delle Finanze e (specialmente per mezzo delle singole Camere di Commercio) da quello dell'Agricoltura, suggerì alcune proposte di riforma tra le quali: quella di deferire la nomina dei Consoli dei Capi squadra ai Direttori di Dogana ».
Né con diversa interpretazione della legge sarebbe costituzionale lo stesso Regolamento del '64 riconosciuto perfetto dall'on. Canepa, perché anch'esso non solo mancò del non occorrente parere del Comune, ma non fu nemmeno dovuto all’approvazione di proposte delle Camere di Commercio, le quali, anche allora (e nemmeno tutte, come risulta dalla Relazione, ma solo «quelle nella cui sede funzionavano le più importanti Dogane» mandarono, sollecitate, semplici osservazioni, e di siffatta loro collaborazione non è punto fatto cenno in capo al Regolamento.
Cade adunque assieme alle altre osservazioni dell'on. Canepa anche la pretesa incostituzionalità del R. Decreto del '77. La Compagnia dei Caravana uscendo ora dal prudente riserbo mantenuto durante il lungo infierire d'incresciose polemiche, ha creduto alfine doveroso muovere con questi brevi appunti alla confutazione di calunnie, di sofismi e di errori affastellati in suo danno dalla congiura degli interessi più diversi, sperando colle proprie argomentazioni attinte alla più profonda convinzione e ad una lunga esperienza, di giovare in qualche modo alla miglior soluzione di una causa che riguarda cosi intimamente la sua prosperità e la sua forza avvenire.
RUBENS Capo Console. BELFIORE QUARTO Capi squadra aggiunti AURELIO GREGORIO |
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Allegato N° 1 INVITO anzitutto la Compagnia intera a mettersi in calma, ad avere fiducia nei suoi capi e nell'opera vigile e costante delle autorità ed a osservare rigidamente la disciplina la quale oltre che necessaria per il pubblico servizio giova anche al maggior rendimento del lavoro dei Caravana, al miglioramento delle paglie ed alla continuazione dei sussidi agli ammalati ai vecchi ed alle vedove. NOTIFICO inoltre che i Caravana
Guglielmo, Benevolo, Giusto, Erasmo, Varo, Vassari, Dona, Marno,
Scipione, Ernesto, Sisto, Garbato, Filiberto. Robusto, Ubbidiente,
Generale, Zingarelli, Minosse, Rambaldo, che promossero e coltivarono
l'agitazione non potranno essere nominati a qualsiasi carica di Capo
Console, Capo Squadra Aggiunto, Capo Squadra Speciale, Esattore,
Scritturale, Biscazziere, sino a che l'agitazione non sia completamente
cessata e saranno espulsi dalla Compagnia quando persistessero nella
agitazione stessa. Per copia conforme
l'applicato: firmato BATTAGLINO PASQUALE ¶
Allegato N° 2 La Commissione dei
Depositi Franchi radunatasi stamattina per sentire alcune persone
sull'andamento del servizio della vostra Compagnia, venne assicurato da
parecchi degli intervenuti che nella medesima non si mantiene quella
disciplina e quell'ordine che non dovrebbe mai venir meno in una Società
che ha sempre goduto della fiducia del Commercio, del Governo per la
regolarità e l'esattezza dei servizi prestati da essa. ¶ DIRETTORE DI DOGANA
GENOVA Richiamo al
dovere dei facchini doganali ¶
¶
Allegato N° 4 Nell'intento che i
Caravana possano farsi un concetto esatto dell'andamento economico della Compagnia, nei miei quattro anni di Consolato
e convincersi che l'opera ilei dirigenti è stata spesa tutta in pro
della
Istituzione, col solo fino di migliorarne le condizioni economiche, enumero brevemente e in ordine cronologico. tutti i miglioramenti ottenuti.
Dopo quanto ho creduto mio dovere di esporre, io mi sento ancora
di fare un caldo appello alla concordia di tutti componenti la
Compagnia,
onde renderci sempre più degni della simpatia che circonda da secoli
la
nostra istituzione, che ci auguriamo tutti di veder sempre più
prosperare. ¶
Allegato N° 5 Le proposte di riforme furono le seguenti:
Questo Ministero trova in massima accettabili le proposte; non
crede necessaria qualche eccezione. Non vi ha difficoltà ad ammettere la
venia per l'età nell'ammissione degli ex militari dacché in questa guisa si renderebbe più
facile l'introduzione nell'associazione dei facchini di individui
subordinati
ed avvezzi alla disciplina. Infine per quanto ha tratto all'ultima proposta, si osserva che
l'articolo 30 del regolamento commina l'espulsione — nei casi di
recidiva. — Questa espressione lascia troppo dubbio nello Intendente
che deve applicare la pena essendo discutibile quando i casi di recidiva
possano dirsi o siano gravi, e così l'arma più potente per contenere i
cattivi è in certo modo spuntata, mentre in associazioni composte come
quelle di cui parlasi, di persone rozze, a contenere i riottosi è d'uopo
usare severità. Accordata facoltà di espellere dal Corpo, anche in caso
di semplice recidiva potrà e saprà esso valutare da tutte le circostanze
che accompagnano la recidiva dal carattere stesso dell'individuo, se di
esso debba epurarsi l'associazione.
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