Nella foto a fianco la statua in bronzo dello scultore E.
Badino, donata al Comm. Dott. Francesco Soldi, direttore superiore della
Dogana di Genova, in occasione del suo collocamento a riposo il 30
giugno 1937.
Presentiamo questo pregevole studio del compianto Roselli a quanti
furono e sono amici della Compagnia dei Carovana e — come noi — hanno
avuto modo di conoscente ed apprezzarne il lavoro, l'opera e
l'organizzazione. Diciamolo francamente: è con profonda malinconia che
abbiamo appreso la notizia del suo scioglimento. Un decreto Ministeriale
— nella sua scarna e burocratica indifferenza — ha spento una
tradizionale istituzione della nostra Genova, particolarmente cara ai
nostri cuori. La storia della « Compagnia » — da noi presentata — vuol essere un
riconoscente tributo all'opera scolta dai Carovana in 600 anni di vita
gloriosa, attraverso le vicissitudini umane, le imprese della storia e i
traffici del nostro porto. La « Compagnia » è stata sciolta. Non vediamo più nel nostro Deposito
Franco i caratteristici grembiuli azzurri dei suoi uomini. Ma lo spirito
dei vecchi « Carovana » non è e non può essere finito. Non basta un
decreto per cancellare secoli di tradizione gloriosa. Possa questo
spirito continuare a vivere nei cuori dei vecchi « Carovana » e delle
nuove leve di lavoratori del Deposito Franco, per il rispetto della
tradizione antica e per quella unità di intenti r di umano cameratismo
che devono affratellare quanti — commercianti r lavoratori — traggono
dall'emporio motivo di lavoro e di vita. La diuturna fatica di chi opera in Deposito Franco — a qualunque ceto
sociale egli appartenga — sia animata da qualcosa di più elevato che
l'interesse personale, egoistico, immediato. L'amore e l'attaccamento al
lavoro comune; il rispetto reciproco; il senso del dovere; l'orgoglio di
un glorioso passato; l'ambizione di un miglior avvenire nel
perfezionamento dei servizi del vecchio emporio ne siano la guida e lo
sprone. Questi sono il nostro augurio ed il nostro voto. Perché la nostra opera
ed il nostro lavoro siano degno omaggio e riconoscente ricordo della
Compagnia dei Caravana.
Agosto 1956 IL PRESIDENTE dell'Associazione Commercio Caffé, Droghe e Coloniali del
Deposito Franco di Genova Dott. Carlo Anfossi
M DECRETO MINISTERIALE 12 FEBBRAIO 1952
SCIOGLIMENTO DELLA CAROVANA DEI FACCHINI DELLA DOGANA DI GENOVA E NOMINA DEL LIQUIDATORE
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE ED IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visti gli articoli 3 e 28 del regio decreto 4 dicembre 1864, n. 2046; Visto il decreto interministeriale 19 marzo 1934;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla liquidazione della Carovana dei
facchini doganali di Genova;
Decreta:
Art. 1. — La Carovana dei facchini della dogana di Genova è sciolta e
posta in liquidazione. Decadono dalle rispettive cariche il console e i graduati della Carovana
stessa.
Art. 2. — Al servizio di facchinaggio della disciolta Carovana si
provvederà ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 19 marzo
1934, concernente il passaggio del personale e dei servizi delle
carovane di facchini doganali alle Compagnie portuali, e con
l'osservanza delle norme che saranno stabilite di comune accordo dalle
Amministrazioni interessate. Tuttavia non potranno far passaggio nei lavoratori permanenti del porto
i facchini doganali che, all'atto del trasferimento dei servizi e del
personale alle Compagnie portuali, non siano riconosciuti idonei in base
a visita medica fiscale.
Art. 3. — Per la liquidazione di cui al precedente art. 1 del presente
decreto è nominato il dott. La Rosa Salvatore, ricevitore capo della
dogana di Genova con l'incarico di provvedere, nel minor tempo
possibile: 1) alla liquidazione dell'attivo della disciolta Carovana;
2) alla formazione del progetto di riparto fra i vari creditori, tenendo
conto delle eventuali ragioni di privilegio.
Art. 4. — A cura del liquidatore il progetto di riparto resterà
depositato presso la locale Intendenza di finanza per quindici giorni,
previo avviso da pubblicarsi nell'albo di detta Intendenza e da
comunicarsi a tutti i creditori, ammessi con privilegio o senza, e agli
altri interessati che abbiano affacciato ragioni di credito, pure
essendo stati esclusi dal riparto.
Gli interessati dovranno depositare le loro opposizioni e osservazioni
sul detto riparto alla stessa Intendenza di finanza.
Questa, decorso il termine del deposito, rimetterà il riparto stesso,
con le relative osservazioni, al Ministero delle finanze, che deciderà
inappellabilmente.
Art. 5. — II presente decreto entrerà in vigore il decimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»
della Repubblica Italiana.
Roma, addì 12 Febbraio 1952
IL MINISTRO PER LE FINANZE Vanoni
II Ministro per la Marina Mercantile
Cappa
II Ministro per il Lavoro e la Prev. Soc.
Rubinacci
1185 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Roma, 14 marzo 1952, Anno 93°, Numero 64.
M
BRUNO ROSELLI - LA COMPAGNIA DEI CARAVANA
Indagare nei sei secoli di vita della Compagnia dei
caravana le ragioni di una sì lunga esistenza e resistenza,
attraverso e contro le pur tumultuose vicende storione della Repubblica
genovese che, come scrisse il Sismondi, «fu forse di tutte le
repubbliche la più infelice, quella che andò soggetta ai più fieri
sconvolgimenti, quella che volontariamente soggiacque più volte al giogo
straniero», costituisce non solo una curiosità storica, pur sempre
interessante, quanto e sopratutto la constatazione della esistenza di
quelle ragioni nella innocuità di quella corporazione in confronto al
più vasto ambiente economico nel quale operava ed al quale sempre si
adattava quello mutandosi, e, più ancora, nella convenienza che la
Compagnia stessa offriva a coloro medesimi che non avrebbero avuto, di
certo, alcun motivo per desiderare una trasformazione dell'ordinamento
delle cose allora in atto.
Le origini della Compagnia che ci interessa si perdono nella notte degli
ultimi secoli del Medio Evo, ma devono risalire di certo almeno al
principio del secolo XIV, poiché il suo primo statuto di cui si ha
conoscenza, scritto in un barbaro più affine al genovese che
all'italiano, porta la data dell'11 giugno 1340. Rispetto alla storia della Compagnia, esso può paragonarsi, osserva
felicemente il Lepetit, alla Magna Charta nel diritto costituzionale
inglese, dacché contiene in germe tutte le disposizioni degli statuti,
dei regolamenti, dei decreti compilati in seguito, sia dai Consigli
della Compagnia, sia dagli stessi governatori e legislatori che ne
disciplinarono l'opera.
Riferendosi quel primo statuto a tutti li
livoraor de banchi e de lo
Ponte de lo peago e de lo ponte de la Calcina, e in tutti li altri logi,
parrebbe che, al suo inizio, la Compagnia intendesse adunare nel proprio
seno tutti i lavoratori del porto, senonché il numero esiguo dei soci
rilevato dai documenti posteriori induce a ritenere il contrario. Forse quella sarà stata l'intenzione dei fondatori, ma, in tal caso, gli
avvenimenti posteriori determinarono un deviamento da quel primo
proposito, indirizzando la Compagnia verso una forma privilegiata, più
conveniente ai soci, se pur dannosa a tutti gli altri facchini liberi, o
camalli del porto.
Il Cervetto, in alcune Note Storiche intorno alla Compagnia dei Caravana,
vede nella costituzione e nell'organizzazione di essa la mano e la
volontà della stessa classe dei nobili mercanti, i quali dovevano
evidentemente preoccuparsi dei propri interessi, di fronte alle
agitazioni dei lavoratori ed alla discontinuità nel lavoro, riflesso
necessario delle tumultuarie 'vicende che caratterizzarono il 1339, cioè
l'anno precedente a quello cui risale il primo statuto della Compagnia. Dice infatti il Cervetto: « Abolita quella specie di carica tribunizia,
che si disse dello Abate del Popolo, scacciati i nobili, che erano
allora anche mercanti ed armatori, dai pubblici uffizi, dalle cariche di
Stato, era stato eletto tumultuariamente dal popolo. Doge e Signore
della Repubblica Genovese, Simon Boccanegra.... I cittadini
rumoreggiavano; il popolo, fatto ardito della vittoria, mostravasi
insofferente di freno, e gli artigiani, la classe lavoratrice per quanto
non proclamasse lo sciopero generale, perché allora il vocabolo non era
ancora di moda; abbandonava il lavoro per far dispetto ai magnati, ai
patrizi venuti in uggia alla plebe come sfruttatori. Davanti
all'atteggiamento ostile, ecco sorgere la Compagnia dei Caravana,
formata non già dai facchini nativi di Genova, del contado e delle
riviere, ma composta di robusti lavoratori spettanti alla Lombardia. Chi
non vede nel sorgere di questa aggregazione d'uomini associati in un
intento comune: il lavoro sulle calate del porto, una specie di lega
organizzata con tutta probabilità dalla classe dei nobili mercanti, i
quali vogliono rimaner liberi, non vogliono piegare alle imposizioni
altrui?..
Come è accennato più sopra, non facevano parte della Compagnia dei
Caravana i genovesi; infatti vi erano ammessi solo i cittadini di
Bergamo e della Val Brembana. Rintracciando la ragione di tale
privilegio, il Lepetit dice cose che confermerebbero quanto abbiamo
visto affermare dal Cervetto in merito alla costituzione della
Compagnia.
Scrive infatti il Lepetit che “il privilegio di far parte della
Compagnia fosse acquisibile dai soli cittadini di Bergamo e circondario,
pare per evitare che un gruppo di gente robustissima organizzata e
coraggiosa come i Caravana potesse, parteggiando per l'una o per l'altra
delle fazioni che desolavano Genova, far prevalere in certi momenti un
partito a danno di un altro, e rimanere in tal guisa padrone, della
città, con grave danno dell'aristocrazia dominante sempre, e con scapito
anche del traffico”.
Il Malnate invece, che fu un acuto ed obbiettivo studioso del problema
operaio del porto di Genova ed a cui dobbiamo una preziosa Storia del
Porto di Genova dalie origini al 1892, spiega altrimenti e con grande
senso pratico il fatto che ci interessa. Egli dice infatti che « il privilegio della Compagnia dei Caravana era
un interesse potente per la Casa di San Giorgio, che aveva dalla
repubblica l'esercizio della Dogana. Onde la gelosia delle ingrate
funzioni fiscali, che stimò meglio affidarle, nella materiale
esecuzione, a non genovesi, temendo la corruttela delle parentele e
delle fazioni locali ».
Ma ne il Malnate né gli altri sanno dirci perché il privilegio per la
appartenenza alla Compagnia dei Caravana fosse serbato solo a quei di
Bergamo e del bergamasco. Certo ciò non dipese da puro caso come
potrebbesi supporre, dacché troviamo compagnie di facchini bergamaschi
anche altrove e precisamente in Toscana, particolarmente a Livorno, come
appare dalla legge Manna abolitrice delle corporazioni o compagnie
privilegiate.
Della cittadinanza bergamasca non è fatto alcun cenno nel primo statuto
della Compagnia, ciò che conferma l'ipotesi da noi fatta per cui al suo
inizio la Compagnia avrebbe inteso raccogliere nel suo seno tutti i
lavoratori del porto, che non potevano essere, evidentemente, e non
erano tutti bergamaschi. Nello statuto del 1487 i carovana sono indicati come in parte di Bergamo
e in parte di Brambilla o Val Brembana, ma è solo nello statuto del 1576
che troviamo reclamata la cittadinanza bergamasca quale condizione
essenziale per poter essere ammesso alla Compagnia. Tale cittadinanza
dovevasi certificare con la fede battesimale autenticata, e per
mantenerla ai propri figli i carovana inviavano le proprie mogli e
sgravarsi a Bergamo.
Il privilegio della cittadinanza venne soppresso solo nel 1848 e «oggi —
scriveva il Lepetit più di trent'anni fa — fra gli anziani della
Compagnia si trovano ancora l'ultimo bergamasco entratovi in forza del
suo privilegio, ed il primo genovese entratevi in forza della riforma
liberale, entrambi vegeti ed arzilli nonostante i capelli bianchi ». Oggi la Compagnia dei Caravana è costituita tutta da genovesi.
Il caratteristico nome della Compagnia lo si incontra per la prima volta
volta sotto la data dal 14 settembre 1381 in un inventario di sette
letti di proprietà della Compagnia stessa nell’Ospedale di Santa Maria
Maddalena. La ragione di tal nome?
Il vocabolo deriva dal persiano kairewan che significa, come in italiano
il vocabolo carovana, compagnia di viaggiatori. E crediamo di essere nel
vero ritenendo che quella parola orientale sia passata nella lingua
italiana proprio attraverso Genova e i genovesi, considerate le altre
non poche parole arabe, greche, e orientali in genere, del dialetto
genovese.
Dicono Rigatini e Fanfani che “Carovana si disse il servizio marittimo
che i novelli cavalieri di Malta e di Santo Stefano erano tenuti a fare,
conforme agli statuti del loro ordine”
Ora, il Cervetto, dopo aver aggiunto che da ciò si intese carovana anche
per viaggio, osserva: “.. può darsi benissimo che questo nome fosse
derivato alla Compagnia dei facchini lombardi dai viaggi che prima del
loro stabilimento in Genova potevano benissimo aver fatto tra Genova,
Milano e Bergamo ed altre città o terre di quella provincia… Per la
ragione di questo reciproco commercio tra i genovesi ed i Lombardi, già
nel secolo XIII si era stabilita in Genova una colonia, ossia società
lombarda, alla quale presiedeva un consolato, rappresentato nel 1266 da
Giovanni de’ Gargani di Bergamo...”.
Un particolare caratteristico e curioso dei caravana sono il grembiale e
i soprannomi.
Anche oggi si vedono, sulle calate del porto, o, nello ore di riposo,
sotto i portici di piazza Caricamento nei pressi di piazza Banchi a
Genova, degli uomini con una specie di gonnellino di fustagno turchino
stretto ai lombi e cadente fin sopra il ginocchio: sono i caravana. Tale
consuetudine è antica per essi, come deduce giustamente il Cervetto
giacché di essa è fatto cenno in uno dei documenti loro interessanti e
precisamente nelle prescrizioni nelle quali si vietava ai caravana di
nascondere robba nelle tasche degli scossali..
Del resto molti altri mestieri comportavano e comportano ancora l'uso
del grembiale divenuto infine distintivo del lavoro, come conferma il
simbolico grembiale massonico.
Al pari del grembiale persiste presso i caravana il costume del
soprannome, che viene dato ad ogni socio nel momento della iscrizione
alla Compagnia. È un uso che ricorda quello di alcuni ordini religiosi. Esso si
riscontra per la prima volta nella Matricola dei Caravana del 1600,
dalla quale si rileva che alcuni soprannomi furono tramandati da
caravana a caravana fino ai giorni nostri, e tra questi i soprannomi di
Avito, Belfiore, Rubens, Isaia, Gerione. Il soprannome viene dato agli iscritti dal Console Capo, e i caravana
non si chiamano e forse, almeno in gran parte di essi, non si conoscono
se non per il soprannome, spesso poco comune e strano come Oronte,
Mercurio, Platone, Magellano, Marte, Numitore. L’attuale Console Capo, un pezzo d’uomo alto quasi due metri,
intelligente, un po’ sospettoso, e, a quanto pare , ottimo dirigente, è
chiamato Cirillo.
Oggetto della Compagnia era, com’è, il facchinaggio per lo scarico e il
trasporto delle mercanzie da determinati punti ad altri del porto.
Istituito il porto franco, furono i caravana ad essere destinati a
lavorarvi in condizioni di monopolio.
La Compagnia dei Caravana ci appare a primo tratto qualcosa di simile ad
una moderna cooperativa di lavoro.
Vedremo in seguito se e quale figura giuridica possa adattarvisi; ora ci
preme invece tratteggiare tutte le caratteristiche della secolare
associazione, e, per prime, tutte le prescrizioni di mutuo soccorso e di
utilità pubblica, che troviamo nei suoi statuti, e che la ponevano sotto
la più benevola luce agli occhi delle autorità, e contribuivano a
cattivarle l'animo della cittadinanza.
Accennate già nel primo statuto del 1340, quelle prescrizioni trovansi
diligentemente precisate in quello del 3 giugno 1576, il più completo,
riassumendo in se tutti i precedenti ed accogliendo disposizioni di
parecchi decreti. Esso si trova, insieme a tutti gli altri ed a tutti i
documenti interessanti i curavano, nell'archivio della Compagnia, che
abbiamo avuto agio di consultare, con un senso di viva e commossa
curiosità.
Tutta una serie di disposizioni contenute in quello statuto stabilisce
una precisa e rigorosa disciplina ai carovana, proibendo loro il furto,
il gioco, le risse, le parole ingiuriose, la bestemmia; vietando loro di
acquistare e rivendere merci senza esserne autorizzati dai Consoli o dal
Consiglio della Compagnia; di accettare compensi o premi da privati per
lo scarico delle loro merci.
Altre disposizioni prescrivono l'obbligo di offrire denaro e la
candeleta al sacerdote; di celebrare le feste religiose, salvo se fussi
per servizio pubblico o per schivare pericolo o risico de obbe et merce
o d'ordine delli gabellari di dogana.
La Compagnia doveva poi, per obbligo statutario, visitare il socio
ammalato o ferito per causa del portare o lavorare, provvedere alla sua
cura o servirlo a spese della Compagnia stessa salvo se fosse stato
ferito andando a sollazzo.
...Morendo alcuno della compagnia tutti i soci erano obbligati
accompagnarlo alla sepoltura e ciascuno a dire venticinque pater nostri
e venticinque ave maria per l'anima del defunto, mentre la Compagnia
doveva farle dire messe cinque da morti, e se de quello morto non fussero beni di poterlo seppellire provvedere a proprie spese alla
sepoltura.
Una curiosa disposizione era quella che imponeva ai caravana di portare,
nei giorni festivi, gli infermi a passeggio con la carrega o con la
corba con l'obbligo di versare alla cassa della Compagnia la metà del
compenso percepito.
Tutte queste disposizioni erano seguite, se non osservate, da pene
pecuniari, alcune delle quali gravissime; ed alle mancanze maggiori
teneva dietro addirittura la espulsione dalla Compagnia.
La necessità per questa di essere sempre al completo onde soddisfare ai
servizi affidatile, faceva sì che i suoi soci non potessero allontanarsi
dalla città senza esserne autorizzati, e che, tornati dalle licenze
ottenute, si ripresentassero al lavoro nel giorno stabilito, lasciando
al Console in caso contrario, di aumentare a proprio arbitrio la già
grave multa comminata in tali occasioni.
Né gli statuti dimenticano di regolare i rapporti di debito dei soci
verso la Compagnia, stabilendo la sospensione dal lavoro per i soci
debitori che, ripetutamente richiestine dai Consoli, non soddisfacessero
le loro pendenze verso la Compagnia. I proventi delle multe venivano
ripartiti tra la Compagnia e i Magistrati Padri del Comune, ma i consoli
avevano l'obbligo di rendere conto subito agli interessati delle
sentenze e delle condanne inflitte, e questi potevano appellarsi al
Consiglio della Compagnia, e, per le pene più gravi, ai magistrati
signori giudicatori ordinari. La condanna massima, anzi, la espulsione
dalla società, non poteva essere applicata se non dopo averne data
notizia e dimostrate le ragioni ai magistrati Padri del Comune, e dopo
averne ottenuto il loro consentimento.
Come si vede, lo statuto conteneva un preciso codice penale ricco di
sanzioni efficaci e pertanto sufficienti a governare la condotta dei
soci non solo durante il lavoro, ma benanche quali cittadini. La sola minaccia di tali sanzioni otteneva evidentemente i suoi effetti,
sia pur traducendosi spesso in sanzione applicata, cioè la regola
soffrendo delle eccezioni; onde i caravana erano in considerazione di
probi, onesti e tranquilli lavoratori, da parte di tutti.
A rinforzare tale considerazione contribuivano quei compiti di
assistenza pubblica che venivano, sembra, amorevolmente assolti dai soci
della caratteristica compagnia, e che riuscivano a cattivar loro l'animo
e la simpatia della cittadinanza. Del resto tutto ciò trova una spiegazione anche nel rigore che si
esercitava nell'ammettere i nuovi soci, pei quali si richiedevano
requisiti morali non trascurabili, ciò che, teoricamente almeno, doveva
contribuire alla costituzione di una associazione di galantuomini. Senonché, non a quelle benemerenze, o non soltanto ad esse, certo ad
esse non sopratutto, devonsi attribuire — come ritiene invece troppo...
romanticamente qualcuno — il favore sempre mantenuto e la protezione mai
mancata alla compagnia dei Caravana da parte delle autorità politiche, o
di quelle immediatamente preposte a suo presidio, nonché del ceto
commerciale anche oggi partecipe, attraverso la Camera di Commercio di
Genova, a presidio della Compagnia.
Di episodi e casi interessanti e significativi di tale favore, abbiamo
larga notizia e intorno ad essi non è male riferire, giacché lumeggiano
la particolare posizione in cui la Compagnia seppe sempre mantenersi, e
con ciò rivelano la ragione essenziale per cui, pur attraverso gli
sconvolgimenti politici più tumultuosi, la secolare Compagnia riusciva
sempre non solo a mantenere ma talvolta a rafforzare la propria potenza.
Nel 1431 una supplica dei carovana al magnifico Luogotenente Ducale ed
al Consiglio degli Anziani, ottiene di ripristinare, in luogo di altra
meno elevata pubblicata allora, l'antica tariffa dei compensi per il
trasporto delle merci. Nel 1459 viene accordata ai Caravana perfino la licenza di far
trattenere dai famigli del Comune i facchini liberi che fossero stati
trovati a trasportare merci di spettanza esclusiva della Compagnia, e di
non rilasciarli se non dopo il pagamento di una multa e delle spese
occorse per il loro arresto.
La gelosa premura del loro privilegio era tale che i carovana giunsero
ad ottenere, contro i facchini genovesi che fossero stati trovati nel
Portofranco, tratti di corda, la di cui minaccia veniva bandita
pubblicamente a suon di corno!
Di contro, nel 1434, una supplica di facchini non appartenenti alla
Carovana, che si lagnavano contro i privilegi di questa, non è accolta
dalle autorità. Moltissimi documenti, la maggior parte di quelli
conservati nell'Archivio dei Caravana, rivelano la rivalità mai cessata,
e tutt'ora esistente, tra i carovana e i camalli o facchini liberi del
porto. Rimase celebre la contesa tra i Caravana e la corporazione dei facchini
della grascia, circa il privilegio dello sbarco e del trasporto dei
salumi e pesci salati, per la quale si ricorse ai tribunali,
sostenendosi un processo che durò dal 1720 al 1750 e che finì con il
vantaggio dei Caravana.
Le vicende italiane determinate dalla grande Rivoluzione Francese non
scossero affatto la vita della Compagnia; non così per una parte del
periodo del dominio napoleonico. Gli anni del famoso blocco continentale infatti, scemando di molto gli
arrivi di merce per via di mare a Genova, furono particolarmente
difficili per la Compagnia dei Caravana, che vide ridursi sensibilmente
il riparto dei salari, sicché l'autorità concesse ai suoi soci di non
pagare alcun fitto pei posti ai loro proprietari.
Ad esatta intelligenza del lettore e per l'importanza della triste
consuetudine — che ebbe poi sviluppo anche in seno alle altre
corporazioni e compagnie non solo del porto di Genova, ma di quasi tutti
gli altri porti della penisola — la di cui scomparsa dobbiamo solo
all'affermarsi della moderna organizzazione operaia ed all'opera
moralmente bonificatrice dei suoi dirigenti (come conferma il Malnate,
Commissario di Pubblica Sicurezza, e perciò insospettabile, nella sua
citata Storia del Porto di Genova) non è inopportuno spendere qualche
parola in proposito.
Col tempo il titolo di socio della Compagnia dei Caravana abusivamente
considerato, dai già provvistine, quale una proprietà loro onde
illegittimamente passò in commercio e divenne soggetto di
compra-vendita, di eredità, di vincolo ipotecario, di obbligazione
dotale, col pagamento di un fitto ai pretesi proprietari, da parte dei
precari successori. Assunto in tal modo un carattere di trasmissibilità, sembra che, sulla
fine del ‘700, addirittura il maggior numero dei caravana avesse ceduto,
contro un fitto annuo, il proprio posto.
Più ancora, e per quanto nel 1763 proibito per disposto regolamentare,
quel mercimonio, come giustamente lo definiva un importantissimo
documento ufficiale, in un convegno del 23 novembre 1798 (autorizzato
dai dirigenti del Banco di San Giorgio) veniva addirittura
regolamentato, e nel 1811 la Amministrazione Civica di Genova approvava
le variazioni apportatevi dalla stessa Compagnia dei Caravana il 20
ottobre dell'anno medesimo.
Fu solo nel 1823 che il governo di Carlo Felice proibì quel miserabile
contratto che non esitava a definire, come vedemmo, mercimonio, e
stabilì che: «I posti de' Facchini così detti Caravana, al servizio del
Portofranco di Genova, sono dichiarati sciolti da ogni preteso diritto
di privata proprietà...». Senonché, per usare riguardo ai pretesi
proprietari dei posti a cagione della diuturna tolleranza da parte di
alcune autorità verso l'abuso di cui si parla, nonché delle molteplici
contrattazioni intervenute, quantunque si trattasse di « un diritto
primordialmente usurpato senza sborso nissuno » veniva stabilito che a
quei pretesi proprietari fosse versato, da parte dei successori e solo
per lo spazio di un decennio, l'annua somma di lire duecentocinquanta.
Le Regie Patenti del 1823, pur determinate essenzialmente dalla
necessità di sopprimere l'uso invalso del commercio dei posti, che aveva
dato origine a non poche né lievi contese, intesero riordinare e
disciplinare definitivamente tutta la attività, i diritti e gli obblighi
della Compagnia, i suoi rapporti con le autorità; sicché, mentre
stabilivano intanto che il diritto di nomina ai posti apparteneva
all'intendente Generale delle Gabelle, su proposta della Compagnia,
ordinavano al Primo Segretario di Finanza di formare un Regolamento per
la Compagnia, che, rifuso sui capitoli del 1576, vide la luce il 20
maggio 1832.
Invero, esso lasciava pressoché intatto l'ordinamento passato della
Compagnia e perciò, per quanto concerne la ammissione dei soci, il
privilegio goduto dai cittadini di Bergamo; stabiliva inoltre una età
non minore di 18 anni ne superiore ai 26; una statura tra le 39 e le 40
once; una robusta costituzione fisica, buona condotta e moralità.
I postulanti per essere provvisoriamente ammessi dovevano subire lo
scrutinio della Congrega Generale e riscuotere almeno tre quinti dei
voti, salvo la definitiva approvazione dell'Intendente Generale delle
Gabelle dopo l'anno di noviziato.
Anche il carattere di servizio pubblico rivestito dalla Compagnia in
certi frangenti, veniva rispettato e posto anzi in rilievo maggiore da
precise disposizioni, le quali stabilivano che la Compagnia avrebbe
dovuto tenersi sempre pronta agli ordini del Governo per l'esecuzione
dei lavori pubblici, e in caso di epidemia, nei quali in alcun modo era
consentito ai soci di assentarsi dalla città, sotto pena di espulsione.
Il particolare interessamento e la protezione sempre concessa da tutti i
governi e da tutte le autorità a favore della Compagnia dei Caravana, si
palesano in modo eccezionale nel trattamento speciale riservato alla
Compagnia stessa dalle varie leggi abolitrici delle corporazioni
privilegiate. Cosi le Regie Patenti del 1844, così la deliberazione, in data 16 marzo
1848 della Camera di Commercio di Genova, che si limitò, come accennammo
già, alla soppressione del privilegio fin allora e per cinque secoli
ininterrottamente goduto dai bergamaschi.
Abolito quel privilegio ed aumentato il numero dei soci dalla Compagnia
il Regio Decreto 16 maggio 1854 aggregava ad essa i facchini del
transito di San Lazzaro, mentre quello del 15 luglio 1860 vi aggregava
quelli della Dogana.
Nella discussione della legge per l'abolizione delle corporazioni
privilegiate, presentata nel 1857, lo stesso Cavour, ministro delle
Finanze, volle fare eccezione per la Compagnia dei facchini del
Portofranco di Genova.
Questi, come è noto, risale al sedicesimo secolo, quando, ridotta già la
potente marina genovese quasi allo stremo, la vita mercantile della
Repubblica illanguidendo e mancando i traffici, la attività del porto
spegnevasi, mentre le navi per sottrarsi alle esose gabelle lo fuggivano
per approdare altrove.
Fu allora, fra tanto disordine «che San Giorgio e Governo accordatisi
nel 1595 proclamarono Genova Portofranco per tutte le vettovaglie
soggette alla maggior gabella del Grano ».
«Era provvision temeraria, esclama il Malnate, non mai prima tentata,
onde fu ristretta a soli tre armi e alle sole navi di oltre 300 mine. Ma
si giovò, che nel 1623 il Portofranco estendesi a tutte le merci per
anni dieci, e poi all'infinito per molte, vuoi per Città e Ducato, vuoi,
di transito per l'estero ». « II commercio rifiorì per tal modo che il
porto di Genova, ne' luoghi sicuri agli ormeggi, si sentì troppo
angusto, e grandi opere si reclamarono.. »
Ora, fu appunto sulla natura speciale del Portofranco di Genova, che in
particolar modo poggiarono i caravana le loro ragioni per impedire
ognora l'abolizione della propria Compagnia; più ancora, per escludere
ch'essa, col monopolio, godesse un privilegio.
In una Memoria, infatti, presentata il 15 luglio 1862 alla Commissione
incaricata di esaminare il progetto di legge per l'abolizione delle
Corporazioni privilegiate d'arti e mestieri, citati i 522 anni di
ininterrotta esistenza e di incolpato servizio prestato dalla Compagnia;
rilevato il favore sempre riscosso dal ceto dei commercianti e dalla
Camera di Commercio genovese; ricordato l'eccezione fatta dallo stesso
Cavour per la propria Compagnia, i Caravana, si facevano forti appunto
dalla natura privata o prevalentemente privata del Portofranco di Genova
per ottenere la esclusione della loro Compagnia dalla abolizione delle
corporazioni privilegiate, che con la legge allora in discussione si
voleva pronunciare. Il Memoriale, redatto in forma servile, se pur abile nella
argomentazione, afferma anzitutto la bontà della tesi liberale,
sostenuta dagli abolizionisti, e chiama incontestabili i principi della
generale concorrenza, sennonché tali principi e quella tesi intende
siano applicati... alle altre corporazioni.
Rilevato infatti come il Portofranco non sia che la riunione di parecchi
magazzini appartenenti ad alcuni privati proprietari e negozianti, e la
Regia Dogana un annesso, un'appendice del Portofranco medesimo, conclude
che se non può negarsi ch’essa sia uno stabilimento pubblico, il suo
carattere è essenzialmente privato, come il magazzino del sale e
tabacchi a cui sono addetti facchini speciali.
«Ora, prosegue il Memoriale, se il Portofranco e la Dogana, parte
connessa di quello, sono affatto di natura privata ed eccezionale, come
può applicarsi una generale disposizione di ordine pubblico? (quella
stabilita nel progetto di legge per l’abolizione delle corporazioni
privilegiate). Come si concilia una libera concorrenza di lavoro coi
diritti da una privata proprietà? Si può obbligare un proprietario a
servirsi di un numero indistinto di individui cui non può accordare la
sua confidenza? In questo caso, per applicare illimitatamente la
generalità di un principio si verrebbe a violare la specialità di un
diritto, e la progettata abolizione d’ogni corporazione d’arti e
mestieri sarebbe una manifesta lesione del gius di proprietà», e
conclude, pertanto, dichiarando impossibile «ammettere una libera
concorrenza di facchinaggio, un illimitato esercizio di lavoro senza che
non ne pericoli la proprietà, non ne rimanga compromessa la sicurezza».
Il Memoriale ebbe il suo effetto, tanto che lo stesso Ministre, di
Agricoltura e Commerce il Manna, ebbe a sostenere dinanzi al Senato come le
corporazioni
dei facchini del
porto di Genova... non siano più vere corporazioni privilegiate; che il
Conte di Cavour era arrivato fino a fare certe esclusioni, ed erano appunto quelle
della Caravana, quella
dei facchini di Genova e che perciò per quelle compagnie dove, il
privilegio più non
esistesse, inutilmente si pronuncerebbe l'abolizione del privilegio ..
Nello stesso senso favorevole alla conservazione della Compagnia dei
Caravana parlarono in quella tornata non pochi senatori e in particolar modo il
Senatore Farina.
Né minor favore la Caravana riscosse alla Camera dei Deputati.
In conseguenza di ciò la legge 29 maggio 1864, che aboliva le
Corporazioni d'arti e
mestieri, rispettava la Compagnia dei Caravana, che, pur adattata ai
nuovi tempi, continuava
ad esistere, retta legalmente dal Regolamento Generale pei facchini
delle dogane dello Stato
approvato con R. D. 4 dicembre 1864, n. 2046, dal Regolamento Speciale
poi facchini del
Porto Franco di Genova, del 7 luglio 1865, nonché dalle sue consuetudini
secolari mentre i due regolamenti medesimi non fanno che ricalcare i precedenti statuti
della Carovana
derivanti tutti dai capitoli del 1340.
Anche nel 1875 in cui fu abolito il Portofranco di Genova, la Compagnia
dei Caravana si salvò dal pericolo di dissoluzione, finché con legge 6 agosto
1876, sotto il Ministro
Depretis, fu promulgata la istituzione dei Depositi Franchi nelle
principali piazze marittime del Regno.
Oggi, oltre che dal Regolamento Generale del 1864 già citato, la
Compagnia dei Caravana è retta in modo particolare dal Regolamento Speciale pei facchini
della Dogana e del
Deposito Franco di Genova, andato in vigore col 1° gennaio 1909, il
quale, all'art. 1, dice
appunto che: "nella Dogana di Genova il facchinaggio è esercitato dalla
Compagnia dei
facchini della Caravana".
I successivi decreti ministeriali del 1897, del 1901, del 1906 allargano
le zone di operazione della Caravana alle sezioni di Deposito Grano alla Darsena, ai
Silos Granari, e al
Ponte Paleocapa per gli oli lubrificanti.
Tra le disposizioni più importanti dei due regolamenti in questione son
quelle che si
riferiscono all'organizzazione interna della Compagnia, ai suoi rapporti
con le autorità ad
essa preposte, coi commercianti che serve.
Non mancano infine alcune disposizioni regolanti il mutuo soccorso.
Il regolamento fissa il numero dei soci della Compagnia a 250,
concedendo all'Intendente di Finanza, d'accordo con la Camera di Commercio, la facoltà di
aumentarlo.
Sennonché in un ruolo a parte, quello dei giornalieri, possono essere
inscritti alla Compagnia altri facchini non soci, i quali possono essere
chiamati in aiuto ai caravana nei casi di eventuale grande affluenza di
lavoro. Tra quei giornalieri devono poi essere scelti a sorte, e purché
soddisfino a determinati requisiti, i candidati che dovessero coprire i
posti lasciati vuoti nella Compagnia. Infine nei casi di eccezionale lavoro in cui anche il ruolo dei dei
giornalieri risultasse insufficiente la Compagnia, sempre sotto la sua
responsabilità, può chiamare provvisoriamente al lavoro altro personale
libero.
|
Anni |
Soci in Servizio Attivo |
Giornalieri Impiegati |
Rapporto tra Soci e Giornalieri |
|
Anni |
Soci in Servizio Attivo |
Giornalieri Impiegati |
Rapporto tra Soci e Giornalieri |
|
1340 |
12 |
|
|
|
1911 |
274 |
|
|
|
1576 |
40 |
|
|
|
1912 |
270 |
|
|
|
1679 |
60 |
|
|
|
1913 |
261 |
|
|
|
1763 |
90 |
|
|
|
1914 |
305 |
|
|
|
1784 |
130 |
|
|
|
1915 |
263 |
|
|
|
1792 |
160 |
|
|
|
1916 |
200 |
|
|
|
1795 |
220 |
|
|
|
1917 |
200 |
|
|
|
1832 |
200 |
|
|
|
1918 |
157 |
|
|
|
1848 |
250 |
|
|
|
1919 |
300 |
200 |
66% |
|
1879 |
252 |
|
|
|
1920 |
290 |
174 |
60% |
|
1889 |
281 |
|
|
|
1921 |
260 |
143 |
55% |
|
1899 |
222 |
|
|
|
1922 |
310 |
154 |
49% |
|
1909 |
292 |
|
|
|
1923 |
305 |
142 |
46% |
|
1910 |
284 |
|
|
|
1924 |
305 |
95 |
31% |
La tabella precedente mette in evidenza la “forza” della Compagnia dal
suo inizio ad oggi, e, dal 1919 in poi, anche il rapporto tra soci in
servizio attivo e giornalieri od avventizi. Come si vede, nel primo quarto di secolo, o poco meno, la Compagnia
aveva più che triplicato il numero dei suoi soci; in poco più di tre
secoli l'aveva esattamente quintuplicato. Durante il secolo
diciannovesimo il numero dei soci varia tra un minimo di 200 nel 1832,
ed un massimo di 281, nel 1889, conservando una media annua di 241 soci.
Da1 1900 in poi la media annua si eleva a 267, toccando il massimo con
310 soci nel 1922, e riducendosi attualmente a 305 soci in servizio
attivo. Per quanto concerne il numero degli avventizii o giornalieri, abbiamo
potuto ottenere solo i dati relativi agli ultimi sei anni, dai quali
risulta che la proporzione tra soci e giornalieri si aggira nei primi
tre anni da 3:2 a 2:1 circa, riducendosi attualmente a 31 avventizi
circa ogni 100 caravana. Dall'esame della tabella, rilevato il costante impiego di un rilevante
numero di avventizi, si può concludere che il numero dei soci è
insufficiente alle operazioni di competenza della Caravana, e come
pertanto s'imporrebbe ammettere nuovi soci nella Compagnia; ma a ciò
evidentemente deve opporsi l'egoismo dei già soci: fenomeno triste e
comune a quasi tutta la cooperazione di produzione e lavoro, e che,
trovando assai più conveniente salariare gli avventizi, e con ciò usare
quel sistema che teoricamente combatte, pervertisce il principio
cooperativo, e fa delle cooperative una congrega ristretta e
privilegiata; per quanto la Compagnia di cui ci occupiamo, pur
costituendo in sostanza una associazione cooperativa, e ben lontana dal
combattere l'ordine economico imperante!
La Compagnia è retta da un Console, assistito da quattro Capi squadra
aggiunti per la direzione generale del lavoro. Infine altrettanti capi
squadra speciali, per quante sono le squadre dei facchini, dirigono
queste direttamente nel lavoro. Una disposizione molto importante, in quanto rassicura il commerciante
che ricorre ai servizi della Compagnia, è la responsabilità che questa
assume, per regolamento, della mercanzia affidatale.
L'art. 9 del Regolamento Generale del 1864 dispone che «i Facchini di
Dogana sono solidariamente responsabili dei danni e delle mancante delle
merci per le quali hanno la privativa del trasporto». A questo articolo
veniva recentemente, col R. D. 10 settembre 1923 n. 2126, aggiunto
l'obbligo da parte dei caravana di assicurare le merci, di cui sono
solidariamente responsabili, contro l'incendio, gli altri casi fortuiti,
i furti, le mancanze e le manomissioni, salvo a farsi rimborsare della
spesa dai destinatari delle merci. Tutto ciò aumenta opportunamente la
sicurezza della garanzia che i facchini debbono prestare al
commerciante, dinanzi al quale stanno come un imprenditore responsabile.
Dalla tabella che segue si desume tutta l'attività della Compagnia per
un lunghissimo periodo di tempo: il prodotto del lavoro, la parte di
esso distribuita in salari, distintamente ai soci in servizio attivo ed
ai giornalieri; nonché il rapporto tra questa e quello, tenuto conto che
i dati (come già quelli relativi al numero dei soci e degli avventizi)
riferentisi all'anno in corso, si limitano al primo semestre soltanto:
|
Anni
|
Prodotto del Lavoro |
Ammontare dei salari pagati ai soci in servizio attivo |
Ammontare dei salari pagati ai giornalieri impiegati |
Rapporto % tra prodotto del lavoro e |
Rapporto % tra lavoro prestato dai soci in s.a. e dai
giornalieri |
|
Salari pagati ai soci in s.a. |
Salari pagati ai giornalieri |
Il totale dei salari |
|
1879 |
512.793 |
359.856 |
52.658 |
70 |
10 |
80 |
|
|
1889 |
676.251 |
448.476 |
121.974 |
66 |
18 |
84 |
|
|
1899 |
710.782 |
399.600 |
161.029 |
56 |
22 |
78 |
|
|
1909 |
957.237 |
634.224 |
176.565 |
66 |
18 |
84 |
|
|
1910 |
959.799 |
605.495 |
202.522 |
63 |
21 |
84 |
|
|
1911 |
1.022.056 |
605.592 |
261.684 |
59 |
25 |
84 |
|
|
1912 |
1.050.327 |
641.401 |
239.247 |
61 |
22 |
83 |
|
|
1913 |
1.016.566 |
611.851 |
242.047 |
60 |
23 |
83 |
|
|
1914 |
955.289 |
651.101 |
164.587 |
68 |
17 |
85 |
|
|
1915 |
1.546.651 |
665.531 |
617.465 |
43 |
39 |
82 |
90 |
|
1916 |
1.639.769 |
612.416 |
614.503 |
37 |
37 |
74 |
100 |
|
1917 |
1.631.682 |
642.432 |
585.997 |
39 |
35 |
74 |
89 |
|
1918 |
2.238.907 |
769.192 |
802.120 |
34 |
35 |
69 |
102 |
|
1919 |
2844.500 |
1.548.000 |
701770 |
54 |
24 |
78 |
40 |
|
1920 |
4.803.620 |
2.784.000 |
981.900 |
57 |
20 |
77 |
35 |
|
1921 |
6.296.800 |
3.594.240 |
1.280.550 |
57 |
20 |
77 |
35 |
|
1922 |
7.009.450 |
4.285.440 |
1.468.050 |
61 |
20 |
81 |
32 |
|
1923 |
7.164.500 |
4.205.340 |
1.524.890 |
58 |
21 |
79 |
36 |
|
1924 |
3.357.900 |
1.930.650 |
802.120 |
57 |
23 |
80 |
40 |
Come si può osservare il prodotto del lavoro fu ed è in continuo
progresso, essendo aumentato, in 45 anni, da circa mezzo milione di lire
a sette milioni, e cioè del 1300 per cento. La parte di esso distribuita in salari — cumulativamente ai soci ed ai
giornalieri — oscilla lievemente, durante tutto il periodo di tempo in
esame, tra un minimo del 74 %, nel 1916 e 1917, ed un massimo dell'85%,
raggiunto nel 1914, stabilendo una media dell'80% circa. Per quanto riguarda il mutuo-soccorso, l'art. 17 de] Regolamento
Generale del 1864 dispone che sul prodotto delle mercedi spettanti ai
facchini sarà anche fatta una prelevazione per pagare una gratificazione
ai facchini cessanti dal servizio per malattia ed in caso di morte alle
loro famiglie; per l’eventuale concorso nelle istituzioni di mutuo
soccorso già esistenti e che venissero fondate a vantaggio dei facchini
medesimi; nonché per la continuazione, dopo l’abolizione delle
corporazioni privilegiate, dei sussidi prestati alle vedove agli orfani,
ed agli impotenti al lavoro, decretati dalla Compagnia dei Caravana.
I facchini temporaneamente inabili al lavoro per infermità partecipano
invece al riparto settimanale delle mercedi nella misura di 2/3 della
paga. I malati e gli invalidi che non abbiano ancora 20 anni di servizio hanno
diritto al sussidio per un anno soltanto; dopo i 20 anni di servizio se
la malattia od inabilità si protraesse oltre un anno, hanno diritto alla
metà del sussidio.
Sono esclusi certamente i casi di infortunio sul lavoro, pei quali
sussiste sempre il diritto a sussidio nella misura di due terzi della
paga.
Minori sussidi vengono corrisposti a chi ha meno di 20, o 10, o 5 anni
di servizio. Maggiori sussidi, invece sono riservati ai capi della Compagnia, anche
non in carica, purché l'abbiano ricoperta per più di tre anni.
La tabella qui sotto mette in evidenza quanto si riferisce
all'assistenza prestata dalla Compagnia ai soci, alle loro vedove,
orfani, e, per il periodo bellico, ai soci sotto le armi.
|
Anni |
Soci in s.a. |
Soci Pensionati |
Rapporto % tra soci in s.a. e pensionati |
Salario individuale mensile ai soci in s.a. |
Pensione individuale mensile ai soci in s.a. |
Rapporto % tra salario e pensione |
Sussidi per malattia distribuiti ai soci |
Sussidi distribuiti ai soci militari |
Numero delle vedove e degli orfani |
sussidi distribuiti alle vedove e agli orfani |
|
1879 |
252 |
74 |
29 |
119 |
80 |
67 |
12.732 |
|
54 |
11.760 |
|
1889 |
28 |
65 |
23 |
133 |
88 |
66 |
20.692 |
|
82 |
19.680 |
|
1899 |
222 |
83 |
37 |
150 |
100 |
66 |
13.726 |
|
64 |
15.360 |
|
1909 |
292 |
62 |
21 |
181 |
120 |
66 |
24.693 |
|
65 |
20.750 |
|
1910 |
284 |
61 |
21 |
175 |
117 |
66 |
24.730 |
|
60 |
19.875 |
|
1911 |
274 |
59 |
21 |
181 |
121 |
66 |
18.874 |
|
60 |
19.720 |
|
1912 |
270 |
53 |
20 |
195 |
130 |
67 |
22.872 |
|
64 |
21.330 |
|
1913 |
261 |
55 |
21 |
193 |
129 |
66 |
24.250 |
|
66 |
21.840 |
|
1914 |
305 |
65 |
21 |
175 |
116 |
66 |
12.064 |
|
69 |
22.980 |
|
1915 |
263 |
67 |
25 |
211 |
138 |
66 |
12.886 |
57.030 |
76 |
24.820 |
|
1916 |
200 |
66 |
33 |
243 |
162 |
66 |
10.748 |
123.377 |
80 |
26.310 |
|
1917 |
200 |
66 |
33 |
266 |
177 |
66 |
21.547 |
119.984 |
78 |
25.635 |
|
1918 |
157 |
73 |
46 |
398 |
262 |
65 |
20.558 |
136.716 |
78 |
25.905 |
|
1919 |
300 |
80 |
27 |
430 |
286 |
66 |
62.960 |
|
85 |
30.120 |
|
1920 |
290 |
83 |
28 |
800 |
530 |
66 |
71.080 |
|
93 |
49.660 |
|
1921 |
260 |
104 |
40 |
1152 |
768 |
66 |
142.330 |
|
90 |
63.000 |
|
1922 |
310 |
110 |
35 |
1152 |
768 |
66 |
122.500 |
|
100 |
68.400 |
|
1923 |
305 |
110 |
36 |
1149 |
766 |
66 |
122.200 |
|
98 |
67.600 |
|
1924 |
305 |
110 |
36 |
1055 |
704 |
66 |
61.140 |
|
94 |
33.000 |
Il numero dei soci pensionati in rapporto a quello dei soci in servizio
attivo non ha mai superato il 46% (1918: fine della guerra) né è mai
stato inferiore al 20% (1912) conservando una media del 29% circa,
mentre è da osservare che nel periodo bellico la media è sensibilmente
inferiore a quella del periodo post-bellico, ciò che riesce
evidentemente giustificato. Il rapporto invece tra pensione individuale e salario individuale si
mantiene pressoché costante intorno al 66% ciò che è perfettamente
comprensibile non sussistendo ragione alcuna perché si potesse
verificare il contrario.
I sussidi per malattia ai soci in servizio attivo, nel periodo anteriore
alla guerra e durante questa, oscilla dolcemente intorno alle 17 mila
lire annue, e cioè al 23% del prodotto del lavoro; dal 1919 ad oggi
invece salgono ad una media di circa il 30%. I sussidi ai soci alle armi durante la guerra ammontano in media a
(segue a pag. 14)lire 109.277 annue e cioè a poco più del 6% del
prodotto. Il numero delle vedove e degli orfani che si mantiene prevalentemente
alla guerra intorno ad una media di 65, sale durante la guerra a 78 e
nel dopo guerra, come purtroppo si spiega, a 93. Lo stesso ritmo seguono
naturalmente i sussidi ai poveri orbati.
Ora, riassumendo l'entrata e l'uscita in genere si hanno i seguenti
dati: Periodo: 1879-1924
Totale Prodotto lavoro: 46.394.879
Totale salari, pensioni e sussidi: 44.452.618 Rapporto %: 96
dai quali risulta che il 96% del prodotto del lavoro
viene distribuito ai soci alle loro vedove od orfani, ed ai giornalieri,
sotto forma di salari, pensioni e sussidi.
Non abbiamo potuto conoscere alcun dato concernente le spese generali, e
ci è stato possibile dedurlo, approssimativamente, fino al 1918, in una
media di circa 2,40% del prodotto del lavoro. Pertanto, se tale percentuale è esatta, e se non avesse subita alcuna
modificazione negli anni posteriori, ciò che ci sembra presumibile, la
rimanenza media netta non supererebbe l’1,60% del prodotto del lavoro. Tornando all'esame delle disposizioni regolamentari osserviamo che
particolare importanza hanno quelle che stabiliscono la piena ed
effettiva dipendenza della Compagnia non solo dall'Intendente di
Finanza, ma benanche dalla Camera di Commercio, e, attraverso questa,
evidentemente, dal ceto commerciante.
L'art. 15 del citato Regolamento Generale del 1864 stabilisce il
carattere elettivo delle cariche di Console e di Capo-squadra; cariche
che si rinnovano di anno in anno. E' vero che l'art. 17 dava facoltà al Direttore Compartimentale delle
Gabelle, sentito il parere della Camera di Commercio, di annullare
l'elezione quando gli eletti si fossero dimostrati inabili, o avessero
dato motivo di diffidenza, o commesso infrazioni alla disciplina
doganale, o si fossero mostrati insubordinati verso i propri capi, i
membri della Camera di Commercio e gli impiegati di Dogana; pure era
solo la volontà dei caravana quella che presiedeva alla elezione dei
propri capi diretti.
Sennonché col R.D. 3794 del 5 aprile 1877, a firma Depretis, il
tradizionale carattere elettivo delle cariche veniva soppresso, e
devoluta la nomina dei capi all'Intendente di Finanza e al Capo della
Dogana. Nel 1919 (D. L. 1127 del 12 giugno a firma Colosimo-Meda) quel carattere
elettivo veniva ripristinato, pur limitando in effetti la elezione ad
una semplice indicazione, giacché se per due volte consecutive il voto
dei soci si fosse riversato sul nome di persona non riconosciuta adatta
da parte dell'Intendente, spettava a questi la facoltà di nomina. Ma col Decreto 10 settembre 1923 a firma Mussolini-De Stefani, il
disposto del decreto precedente veniva nuovamente sostituito col
seguente che riportiamo testualmente:
« Spetta all'Intendente di Finanza, sentito il Presidente della Camera
di Commercio ed il Capo della Dogana, la nomina del Console, il quale
dovrà essere scelto fra i facchini doganali ».
« Il Console dura in carica un anno; potrà essere riconfermato e potrà
in qualsiasi tempo essere revocato con ordinanza motivata
dell'Intendente».
« I capi squadra saranno nominati dal Capo della Dogana, scegliendoli
fra i facchini doganali. Durano in carica un anno, potranno essere
riconfermati e potranno in qualsiasi momento essere revocati, con
ordinanza motivata del Capo della Dogana ».
Quando si consideri la gravità di tali disposizioni, e di non poche
altre — come la nomina degli esattori (art. 15 Reg. speciale) la loro
rimozione (art. 16), l'applicazione, in determinate circostanze, di
provvedimenti disciplinari, perfino l'espulsione (art. 21), la scelta
delle persone addette alla tenuta dei conti (art. 31), l'autorizzazione
di anticipazioni ai facchini (art. 41), e specialmente la facoltà di
consentire un soprassoldo ai Capi della Compagnia (art. 42), facoltà che
spettano tutte alla Camera di Commercio, e in qualche caso
all'Intendente di Finanza pur sempre d'accordo con quella — appare
chiara e precisa la dipendenza assoluta della Compagnia dalla Camera di
Commercio e perciò del ceto commerciante. Posto nelle condizioni che abbiamo visto
è evidente che il Capo della
Compagnia, per conservarsi la carica, che gli risparmia tutte le fatiche
del facchinaggio e dalla quale ritrae un maggiore cespite, deve ubbidire
ciecamente a chi ve lo ha nominato e può revocargliela.
Con ciò non intendiamo dire che, anche in tali condizioni, non sia
possibile la soddisfazione completa degli interessi della Compagnia, o
sopratutto degli interessi e dei diritti di tutti i suoi componenti; ma
si è voluto solo rilevare che quei diritti e quegli interessi sono al
libito di volontà estranee a quella dei componenti la Compagnia, le
quali se possono bene operare e senza alcuna ingiustizia ed a completa
soddisfazione dei Caravana tutti, (ciò che richiede il difficilissimo
concorso di troppe circostanze favorevoli) possono anche operare male, e
in ogni caso imprimono alla secolare Compagnia un vassallaggio ed un
carattere particolare che la distinguono dalla classica associazione
cooperativa ove impera invece il principio democratico della volontà
sovrana dei soci.
Quale la veste giuridica della Compagnia dei Caravana? Essa non offre gli estremi sufficienti per essere compresa dalle
disposizioni di legge relative alle società. La secolare compagnia non
costituisce che una semplice se pur caratteristica società di fatto,
senza obbligo alcuno sia per quanto riflette la propria costituzione,
che il proprio esercizio, e pertanto nemmeno quello della tenuta dei
libri obbligatori per le altre società, o quello della presentazione dei
bilanci. Ciò malgrado, e se pur retta da leggi e regolamenti speciali,
la secolare corporazione che ci interessa soddisfa sostanzialmente il
concetto cooperativo. Carlo Gide, il noto cooperativista francese, che se non ci ha ancora
data una teoria vera e propria della cooperazione, vi ha pur tanto
contribuito, reclama questi tre principali caratteri perché si possa
parlare di società cooperativa: 1) eliminare gli intermediari; 2) sostituire la solidarietà alla competizione; 3) raccogliere il capitale ed il lavoro nelle stesse mani, o, almeno,
togliere ad esso la direzione della produzione e con ciò la porzione di
prodotti che sottrarrebbe, a titolo di potere dirigente, in forma di
utili e dividendi. Ora, indubitatamente quelle caratteristiche esigenze sono interamente
soddisfatte dalla Compagnia dei Caravana, i cui soci assumono
direttamente l'impresa del facchinaggio in determinati punti del porto,
e con ciò evitano di essere al soldo di un imprenditore-intermediario. Inoltre, assumendo l'impresa collettivamente, sopprimono la competizione
tra di loro, e riscuotendo direttamente, detratte le spese e le quote
destinate alla mutua assistenza ne godono il compenso senza alcuna
ulteriore sottrazione. Pertanto ci troviamo di fronte ad una sostanzialmente vera e propria
cooperativa di lavoro, se pure priva del formale crisma della legge.
Tutto il passato della Compagnia, come abbiamo potuto vedere dai brevi
cenni fattine, e la sua dipendenza da volontà estranee, rappresentanti
l'autorità politica e la classe proprietaria, svuotano ineluttabilmente
la caratteristica associazione di ogni contenuto politico, e di ogni
proposito riformatore o rivoluzionario. Infatti, se pure nel 1919-1920 gli anni di tutte le speranze e di tutte
le follie, i Caravana aderirono a tutto il resto del movimento sindacale
e cooperativo del porto di Genova, facente capo allora, e in effetto
anche oggi alla Camera del Lavoro confederale; nel 1923-1924, gli anni
di tutte le violenze e di tutte le più manicomiali aberrazioni,
s'accodarono al movimento sindacale fascista, e sempre, dal 1300 ad
oggi, seppero adattarsi a tutti i regimi e a tutte le circostanze,
servire tutti i principii, navigare con tutti i venti, come del resto
candidamente confessavano i Caravana stessi, nel Memoriale già citato,
nel quale scrivevano testualmente: «..... fra le molte vicende e le
infinite variazioni di governo, democratico, aristocratico, imperiale,
regio, assoluto e costituzionale, la Compagnia dei Caravana si e
mantenuta e trasmessa infino a noi, meritandosi la protezione di
tutti...».
Nella sala maggiore della odierna sede della Compagnia dei Caravana,
dinnanzi ad una madonna, arde, notte e dì, un lucignolo ad olio: ricordo
del passato, residuo dell'antico obbligo fatto ai Caravana di mantenere
accese le lampade davanti alle immagini sacre sparse allora in punti
determinati del porto. Esso è il simbolo dei discreti propositi della
secolare Compagnia.
 |